Anno scolastico agli sgoccioli e pertanto è tempo di scrutini finali. Ci viene chiesto spesso qual è il percorso della valutazione degli studenti agli scrutini, la corretta procedura per stabilire il voto finale agli alunni. Facciamo chiarezza su questo punto che riguarda uno degli adempimenti di fine anno fra i più importanti per i docenti.
Infatti, molti lettori ci pongono la seguente questione: “in sede di scrutinio, io (il prof titolare) propongo un voto in quella determinata materia. Ma se il consiglio di classe non è d’accordo, può revocare la valutazione che ho dato io al mio alunno?”.
La risposta si trova si trova nell’art.2 comma 1 del DPR 122/2009, in cui è disposto che “La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza”.
Mentre nell’art.4 comma 1 dello stesso DPR, riferito alla valutazione degli studenti delle scuole secondarie di II grado, è disposto che “La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni”.
Pertanto, il docente titolare della disciplina propone il voto per l’alunno, che sarà la sintesi di giudizio del prof, ma se tale proposta non viene riconosciuta e condivisa dagli altri colleghi del Consiglio di classe, è prevista la votazione del Consiglio e in tal caso si deciderà il voto dello studente in base alla maggioranza.
Anche il decreto regio n°64 del 1925, afferma che: “i voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni. Se non siavi dissenso, i voti in tal modo proposti s’intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente…”
In definitiva, agli scrutini il docente propone un voto al Consiglio di classe e questo può essere accettato o meno. Nel caso il Consiglio di classe decidesse di modificare la valutazione proposta da un singolo docente, potrebbe farlo con una delibera assunta dall’intero organo collegiale, che deve essere perfetto, a cui nessuno si può sottrarre decidendo di astenersi. In caso di parità sulla delibera collegiale che determina il voto da assegnare allo studente, il voto del Presidente del Consiglio di classe, che potrebbe essere il Ds o un suo delegato appartenente al Consiglio, vale doppio e determinerà la decisione di modifica del voto.
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