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Scrutini finali, il ruolo del docente di religione e quello di attività alternativa

E’ tempo di scrutini finali e gli insegnanti inizieranno gli incontri per stabilire il voto degli alunni. Se per tutti gli insegnanti la procedura è piuttosto nota, per quanto riguarda gli insegnanti di religione e quelli di attività alternativa alcuni aspetti non sono sempre chiari. Proviamo a fare chiarezza.

Docenti di religione cattolica

Per quanto riguarda il ruolo dei docenti di religione cattolica, prendiamo come primo riferimento il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, modificato con DPR 23 giugno 1990, n. 202, che recita: “Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale“.

Pertanto, gli insegnanti di religione saranno chiamati ad intervenire solo ed esclusivamente per gli alunni che hanno deciso di seguire la disciplina. In alcuni casi, durante lo scrutinio, il docente IRC potrà anche essere chiamato ad esprimere un voto ai fini della delibera per maggioranza.

Inoltre, il decreto n.62 del 2017, in merito alle nuove Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, dichiara che “i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti”.

Docenti di attività alternative di religione cattolica

Se per gli insegnanti di religione la partecipazione o meno agli scrutini non è mai stata messa in dubbio, per quanto riguarda i colleghi di attività alternative bisogna soffermarsi. A tal proposito ricordiamo la Sentenza del TAR Lazio n. 33433/2010 che ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 4, comma 1, e 6, comma 3, del d.p.r. n. 122/2009” che ha disposto l’annullamento del Regolamento sulla valutazione “nella parte in cui è stata apprestata, in sede di credito scolastico, una disciplina discriminatoria per i docenti delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica”.

Infatti, il giudice in quel caso ha ritenuto illegittimo il fatto che il docente di attività alternative sia escluso dagli scrutini pur fornendo “elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno”. In tal senso, secondo il giudice, ci troviamo davanti ad “un irragionevole trattamento deteriore dei docenti di attività alternative” , oltre al fatto che si verrebbe una evidente disparità di trattamento tra gli alunni che si avvalgono o meno della religione cattolica.

A chiudere in teoria la questione è la Nota Ministeriale n.695 del 2012, che rifacendosi alla sentenza in questione, specifica che “i docenti di attività alternativa partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali nonché all’attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime.

Per il resto, come per i colleghi di religione cattolica, vale il decreto n.62 del 2017, in merito alle nuove Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, che specifica: “i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti”.

Fabrizio De Angelis

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