Fra qualche settimana, in tutte le scuole italiane, si svolgeranno gli scrutini finali per valutare gli studenti che hanno frequentato l’anno scolastico 2020/2021. Per garantire la validità degli scrutini è necessario che non sia assente nessun docente o che in caso di assenza di un insegnante, venga sostituito da un collega, preferibilmente, della stessa disciplina.
È utile ricordare che gli scrutini devono essere svolti con un Consiglio di classe che veda la presenza di tutti i docenti o dei loro sostituti in caso di assenza.
Bisogna sapere che per uno scrutinio corretto e legittimo dal punto di vista normativo, il Consiglio di classe deve considerarsi un collegio perfetto.
In buona sostanza in sede di scrutinio tutti i membri effettivi del consiglio di classe devono essere presenti, pena l’annullabilità delle decisioni prese. Possiamo senza dubbio affermare che il Consiglio di classe convocato per lo svolgimento dello scrutinio, intermedio o finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che quindi esige la presenza di tutti i suoi componenti per la legittimità delle decisioni assunte all’unanimità o a maggioranza.
Cosa fare allora se allo scrutinio risulta assente un docente? Proprio per il fatto che bisogna garantire, per la legittimità dello scrutinio il Collegio perfetto, nel caso un docente sia assente dev’essere sostituito da un altro docente che insegna la stessa disciplina e in servizio presso la stessa scuola. A sostituire il docente assente non può essere un docente stesso del Consiglio di classe che insegna una materia affine, perché in questo caso non si garantirebbe il numero esatto del Collegio perfetto.
Nel caso non sia possibile trovare un sostituto è auspicabile rinviare lo scrutinio ad altra data, piuttosto che incorrere nel rischio di svolgere lo scrutinio in palese contrarietà delle norme.
Per quanto riguarda la presidenza del Consiglio di classe in sede di scrutinio, il Dirigente scolastico, se vuole e se lo desidera, può delegare un docente del Consiglio di classe a presiedere lo scrutinio intermedio o finale e, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Testo Unico in materia d’Istruzione 297/94, attribuisce le funzioni di segretario del consiglio a uno dei docenti membro del consiglio stesso. In questo caso il Collegio risulterebbe essere perfetto e lo scrutinio si può svolgere anche in assenza del Dirigente scolastico.
Durante lo scrutinio, per determinare un voto di un alunno o per definire la sua ammissione o non ammissione, serve una delibera del Consiglio di classe nella sua interezza e quindi nella sua collegialità perfetta. La votazione del Consiglio di classe, in tal caso, può risultare all’unanimità o a maggioranza, quando il voto è a maggioranza bisogna riportare a verbale quanti componenti sono a favore di un voto o dell’ammissione e quanti sono i contrari.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Bocciare uno studente a seguito di gravi insufficienze è lecito, soprattutto dopo che il giovane…
Dal 12 novembre scorso sono aperre le iscrizioni alle Rilevazioni Nazionali degli apprendimenti per l’anno…
La Federazione Gilda Unams, come riporta un comunicato, non ha sottoscritto la preintesa sull’integrazione ai…
Una questione contorta: uno studente dalla brillante carriera scolastica non è stato ammesso alla maturità…
Da qualche giorno è stato dato ufficialmente il via al secondo concorso Pnrr per diventare insegnante…
Riccardo aveva solo otto anni, metà dei quali trascorsi a combattere contro un tumore alla…