Scrutini finali: quali regole nella scuola primaria
Anche nella scuola primaria si può bocciare un alunno, ma le regole sono molto precise e stringenti.
Il decreto legislativo 62 del 2017, con cui sono state aggiornate le norme in materia di valutazione degli alunni, è assolutamente chiaro.
L’articolo 3 prevede innanzitutto che “le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”.
Quindi eventuali “lacune” non possono essere di per sè motivo di non ammissione alla classe successiva; secondo quanto previsto dal Regolamento n. 122 del 2009 “nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione”.
Comunque bocciare si può, anche se bisogna tenere conto di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo già citato: “I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimita’, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”.
Quindi è del tutto chiaro che la decisione sulla bocciatura deve essere adottata all’unanimità con adeguata motivazione.
Un altro aspetto che va chiarito riguarda una questione spesso controversa: ma quali sono i docenti che fanno parte del team di classe?
Ovviamente sono i docenti curricolari (lingua italiana, lingua straniera, matematica, ecc..) ma anche quelli di sostegno e di religione (in questo caso però il docente può esprimere il proprio parere solamente per gli alunni che seguono le sue lezioni).
Anche i docenti del cosiddetto “potenziamento” fanno parte del team, a condizione però che il loro intervento didattico sia pienamente inserito nelle attività curricolari.
In caso contrario vale la regola contenuta nell’articolo 2 (comma 3) del decreto 62/2017: “I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno“.