Siamo ormai alla fine dell’anno scolastico e dalla settimana prossima inizieranno gli scrutini finali. La valutazione dei voti degli studenti non è solo un fatto di semplice media aritmetica.
Il d.lgs. 62/2017, decreto delegato ai sensi dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 107/15, ha da poco introdotto nuove norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo e di esami di stato del primo e del secondo ciclo.
Con il d.lgs.62/2017 viene confermato il principio che la valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
La valutazione è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa.
Per la scuola primaria, ai sensi dell’art.3, comma1, del d.lgs. 62/2017, gli alunni sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
Per la secondaria di I grado ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno. Sempre nella secondaria di I grado è possibile promuovere lo studente alla classe successiva anche se le diverse competenze e conoscenze delle discipline “non sono del tutto consolidate o sono in corso di acquisizione”. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
Per quanto riguarda l’ammissione all’esame di Stato 2018-2019 c’è la novità definita dall’art.13 del d.lgs. 62/2017, che introduce, anche se prorogato di un ulteriore anno, l’obbligo degli studenti di svolgere la prova Invalsi durante l’anno scolastico e lo svolgimento dell’attività prevista per l’alternanza scuola lavoro.
Per il resto la valutazione finale degli studenti per la scuola secondaria di II grado è normata dal DPR 122/2009. Nell’ambito dello scrutinio finale, è decisa l’ammissione di ogni singolo alunno alla classe successiva o, eventualmente, la sospensione del giudizio o la non ammissione. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita a ciascun anno scolastico.
La valutazione del voto in pagella deriva certamente da un congruo numero di valutazioni assegnate allo studente a verifiche scritte e orali. La media aritmetica dei voti non dovrebbe essere l’unico indicatore per assegnare il voto in pagella, ma si dovrebbe tenere conto anche del miglioramento avuto dallo studente rispetto ai livelli di partenza, dal suo impegno, dall’autonomia raggiunta, dal metodo acquisito, dal grado di maturità e responsabilità raggiunto dallo studente, dalla continuità nello studio e da tutto quello che può contribuire a dare una più giusta valutazione finale. In buona sostanza, in condizioni favorevoli, uno studente che ha una media aritmetica poco superiore ai sette decimi, potrebbe anche avere un bell’8 in pagella.
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