Siamo entrati a pieno nel periodo degli scrutini finali e i quesiti come le segnalazioni arrivano con molta frequenza in redazione. Una delle segnalazioni che si ripetono per ogni sessione di scrutini è quella relativa all’esclusione degli insegnanti di sostegno dalla valutazione, per colpa di qualche “dirigente poco informato”. Un lettore, ad esempio, ci ha informato proprio di questa situazione. E’ bene fare chiarezza sugli scrutini 2019
Quanto riferito dal nostro lettore, mostra una scelta assolutamente illegittima da parte del Ds, perché gli insegnanti di sostegno partecipano agli scrutini in quanto membri del Consiglio di classe.
La normativa, sancisce infatti che il collegio debba essere perfetto, ovvero in sede di scrutinio tutti i membri effettivi del consiglio di classe devono essere presenti pena l’annullabilità delle decisioni prese.
Tutto ciò significa dire che il Consiglio di classe convocato per lo svolgimento dello scrutinio, intermedio o finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che quindi esige la presenza di tutti i suoi componenti per la legittimità delle decisioni assunte all’unanimità o a maggioranza. E il docente di sostegno è un docente della classe!
Inoltre, nessun componente del Consiglio si può sottrarsi al voto decidendo l’astensione. In caso di parità sulla delibera collegiale che determina il voto da assegnare allo studente, il voto del Presidente del Consiglio di classe, che potrebbe essere il Ds o un suo delegato appartenente al Consiglio, vale doppio e determinerà la decisione di modifica del voto.
“I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”, recita l’art. 15/10 dell’O.M. 90/2001.
A sostegno di tale principio c’è anche il fatto che “i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297″.
Lo stesso testo unico riporta che nel caso un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto”.
Nella pratica quindi, se in classe sono assegnati due insegnanti di sostegno che seguono lo stesso allievo disabile, questa partecipazione dovrà “confluire” su un’unica posizione e quindi il loro voto all’interno del Consiglio sarà unico, per qualsiasi allievo, sia o no certificato.
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