Mancano solo cinque giorni alla chiusura del primo quadrimestre dell’anno scolastico 2019/2020, quindi è già tempo degli scrutini intermedi per chi adotta la scansione quadrimestrale. I docenti porteranno allo scrutinio la loro proposta di voto, poi sarà il Consiglio di classe, come organo collegiale, a confermare il voto oppure a modificare la proposta con un voto di Consiglio.
Il DPR. N.122/2009, che ha per oggetto il regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, è la norma in cui è specificato che la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.
Pertanto, il docente titolare della disciplina propone il voto per l’alunno, che sarà la sintesi di giudizio del prof, ma se tale proposta non viene riconosciuta e condivisa dagli altri colleghi del Consiglio di classe, è prevista la votazione del Consiglio e in tal caso si deciderà il voto dello studente in base alla maggioranza dei componenti del Consiglio di classe.
Nel comma 1 dell’art.4 del DPR 122/2009 è scritto che i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Per quanto riguarda le votazioni del Consiglio di classe per decidere il voto da assegnare agli studenti, non prendono parte il personale docente di potenziamento, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. Nemmeno i docenti di religione cattolica hanno diritto a partecipare alla votazione per decidere il voto di uno studente.
Quanto suddetto è anche scritto nel decreto regio n°64 del 1925, che afferma: “i voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni. Se non si ha dissenso, i voti in tal modo proposti s’intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente…”.
Per la scuola primaria e quella secondaria di I grado la normativa di riferimento per la valutazione, anche in riferimento agli scrutini e agli esami di Stato, è stata modificata attraverso il d.lgs. 62/2017 attuativo della Legge 107/2015. Tale norma modifica il modello di valutazione usato nella scuola del primo ciclo, senza stravolgimenti bensì nell’ottica di apportare i miglioramenti dei quali, negli anni, la comunità pedagogica ha condiviso l’opportunità.
Il decreto rafforza l’importanza della valutazione delle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, mantenendo il carattere trasversale dell’insegnamento. Anche per la scuola del primo ciclo vale la norma che il voto proposto dal docente può essere modificato dal voto di Consiglio.
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