E’ tempo di scrutini e i docenti sono alle prese con i Consigli di classe, voti e riunioni. Una lettrice, neoassunta, chiede se il voto proposto dall’insegnante in sede di scrutinio può essere respinto. Vediamo di rispondere.
Per rispondere iniziamo da lontano, ovvero riportiamo il decreto regio n°64 del 1925, che afferma: “i voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni. Se non siavi dissenso, i voti in tal modo proposti s’intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente…”
Tornando a tempi più recenti, la risposta al quesito della lettrice, si rintraccia nell’art.2 comma 1 del DPR 122/2009, dove è previsto che “la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza”.
Bisogna inoltre riportare l’art.4 comma 1 dello stesso DPR, riferito alla valutazione degli studenti delle scuole secondarie di II grado, è disposto che “la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni”.
Ne consegue che l’insegnante di una data disciplina, propone il voto per l’alunno, che sarà la sintesi di giudizio del prof, ma se tale proposta non viene riconosciuta e condivisa dagli altri colleghi del Consiglio di classe, è prevista la votazione del Consiglio e in tal caso si deciderà il voto dello studente in base alla maggioranza.
Per concludere: agli scrutini il docente propone un voto al Consiglio di classe e questo può essere accettato o meno. Nel caso il Consiglio di classe decidesse di modificare la valutazione proposta da un singolo docente, potrebbe farlo con una delibera assunta dall’intero organo collegiale, che deve essere perfetto, cioè devono essere presenti tutti i membri del Consiglio.
Nessuno dei membri del Consiglio si può sottrarre decidendo di astenersi. In caso di parità sulla delibera collegiale che determina il voto da assegnare allo studente, il voto del Presidente del Consiglio di classe, che potrebbe essere il Ds o un suo delegato appartenente al Consiglio, vale doppio e determinerà la decisione di modifica del voto.
Tuttavia, nel caso in cui la valutazione proposta dall’insegnante di quella disciplina dovesse essere rifiutata e modificata dal Consiglio di classe, a maggioranza, tale modifica dovrà essere motivata e messa per iscritto in sede di compilazione del verbale riferito alla seduta.
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