E’ tempo di scrutini e i docenti sono alle prese con i Consigli di classe, voti e riunioni. Tra poco, quindi, arriveranno le pagelle di primo quadrimestre per gli alunni, per cui già da alcune settimane i docenti si stanno riunendo per stabilire la valutazione intermedia degli alunni.
In questo articolo facciamo chiarezza sulla votazione a maggioranza del Consiglio di classe e cosa succede in caso di parità.
E’ bene ricordare, prima di tutto, che nell’art.2 comma 1 del DPR 122/2009, è previsto che “la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza”.
Inoltre, l’art.4 comma 1 dello stesso DPR, riferito alla valutazione degli studenti delle scuole secondarie di II grado, dispone che “la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni”.
Ne consegue che l’insegnante di una data disciplina, propone il voto per l’alunno, che sarà la sintesi di giudizio del prof, ma se tale proposta non viene riconosciuta e condivisa dagli altri colleghi del Consiglio di classe, è prevista la votazione del Consiglio e in tal caso si deciderà il voto dello studente in base alla maggioranza.
Mettiamo il caso che si debba decidere per la promozione o meno di uno studente, quindi la possibilità di presentarlo con 5 o 6.
Se il Consiglio di classe dovesse essere composto da 10 insegnanti, compreso il presidente, ovvero un Ds o un delegato, e di questi membri cinque votano per la sufficienza e altri cinque per l’insufficienza, si ottiene a ben vedere vedere la parità.
Ecco che però, in questo caso, prevale il voto del presidente, ciò vuol dire che se il presidente ha votato per la sufficienza allora allo studente verrà assegnato il 6. E viceversa.
Tale regola del voto prevalente del presidente si rintraccia già nel decreto regio n°64 del 1925, che afferma: “i voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni. Se non siavi dissenso, i voti in tal modo proposti s’intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente…”
Ricordiamo inoltre che nessuno dei membri del Consiglio si può sottrarre decidendo di astenersi.
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