I primi giorni del mese di febbraio, segnano il passaggio dal primo al secondo quadrimestre. Proprio nei primi giorni del mese più corto dell’anno, le scuole che usano il quadrimestre come suddivisione temporale dell’anno scolastico, convocano i Consigli di classe per gli scrutini intermedi. Ecco la normativa di riferimento per gli scrutini delle scuole primarie e secondarie di I e II grado.
Il collegio perfetto per gli scrutini
È utile ricordare che gli scrutini devono essere svolti con un Consiglio di classe che veda la presenza di tutti i docenti o dei loro sostituti in caso di assenza.
Bisogna sapere che per uno scrutinio corretto e legittimo dal punto di vista normativo, il Consiglio di classe deve considerarsi un collegio perfetto.
In buona sostanza in sede di scrutinio tutti i membri effettivi del consiglio di classe devono essere presenti, pena l’annullabilità delle decisioni prese. Possiamo senza dubbio affermare che il Consiglio di classe convocato per lo svolgimento dello scrutinio, intermedio o finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che quindi esige la presenza di tutti i suoi componenti per la legittimità delle decisioni assunte all’unanimità o a maggioranza.
Cosa fare allora se allo scrutinio risulta assente un docente? Proprio per il fatto che bisogna garantire, per la legittimità dello scrutinio il Collegio perfetto, nel caso un docente sia assente dev’essere sostituito da un altro docente che insegna la stessa disciplina e in servizio presso la stessa scuola. A sostituire il docente assente non può essere un docente stesso del Consiglio di classe che insegna una materia affine, perché in questo caso non si garantirebbe il numero esatto del Collegio perfetto.
Nel caso non sia possibile trovare un sostituto è auspicabile rinviare lo scrutinio ad altra data, piuttosto che incorrere nel rischio di svolgere lo scrutinio in palese contrarietà delle norme.
Valutazione negli scrutini della scuola del I ciclo
Il d.lgs. 62/2017, decreto delegato ai sensi dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 107/15, ha introdotto nuove norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo e di esami di stato del primo e del secondo ciclo.
Con il d.lgs.62/2017 viene confermato il principio che la valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
La valutazione è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa.
Per la scuola primaria, ai sensi dell’art.3, comma1, del d.lgs. 62/2017, gli alunni sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
Per la secondaria di I grado ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno. Sempre nella secondaria di I grado è possibile promuovere lo studente alla classe successiva anche se le diverse competenze e conoscenze delle discipline “non sono del tutto consolidate o sono in corso di acquisizione”. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
È di fondamentale importanza ricordare che il decreto legge 22/2020 ha disposto che, in deroga all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, dall’a.s. 2020/2021 la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, venga espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità che saranno definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione. Quindi è importante specificare che nel I ciclo di istruzione si utilizzano giudizi motivati per la scuola primaria, mentre si utilizzano i voti per quanto riguarda la scuola secondaria del primo grado.
Valutazione per la scuola secondaria di II grado
Ai sensi del DPR 122/2009 regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione, la valutazione delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di secondo grado ha per oggetto il loro il processo formativo, il comportamento e i risultati dell’apprendimento.
La valutazione sia degli apprendimenti che del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. La sufficienza corrisponde a un voto pari ad almeno 6/10. Una valutazione del comportamento inferiore a 6/10 preclude il passaggio alla classe successiva e l’accesso all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Inoltre, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, agli studenti viene attribuito un apposito punteggio denominato “credito scolastico”. Il credito scolastico è dato dalla media dei voti finali ottenuti nelle singole discipline e nel comportamento, tenendo conto anche di altri fattori come la frequenza scolastica ed altre attività formative. Gli studenti possono ricevere fino a 12 crediti il terzo anno, 13 il quarto anno e 15 l’ultimo anno, fino a un massimo di 40 punti che costituisce il credito scolastico finale.
Si ricorda che l’alunno può non essere scrutinato, quindi non ammesso alla classe successiva, se ha superato il 25% di assenze rispetto al monte ore annuo. Gli alunni della scuola secondaria di II grado devono aver frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale personalizzato. Ad esempio, per uno studente che frequenta un corso ordinario di 30 ore settimanali, il monte orario annuale corrisponde a 990 ore; pertanto deve frequentare per almeno 743 ore.
Dall’anno scolastico 2020/2021 è stato introdotto anche il voto di Educazione civica, si tratta di un voto di consiglio che scaturisce dagli apprendimenti trasversali su tutte le discipline coinvolte nei moduli di educazione civica stabiliti dal Collegio docenti e inseriti nel Ptof della scuola.
Normativa per l’Educazione civica
Con la legge n.92 del 20 agosto 2020 nel nostro sistema scolastico, in tutti gli ordini di scuola, viene introdotto l’insegnamento dell’Educazione Civica. L’art.2 della suddetta legge istituisce, nella scuola del primo ciclo e del secondo ciclo, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società.
Coordinatore dell’Educazione Civica
La legge n.92 all’art.2, comma 5, specifica che in ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica, un docente con compiti di coordinamento. In buona sostanza questa figura, appartenente al Consiglio di classe, è il Coordinatore dell’Educazione civica. Il successivo comma dell’art.2, dispone che tale insegnamento trasversale deve essere valutato agli scrutini intermedi e finali. Sarà proprio il Coordinatore dell’educazione civica a formulare agli scrutini la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica.
Voto proposto e voto di Consiglio
Nella scuola secondaria di II grado, per la valutazione dei voti agli scrutini, si applica il DPR. N.122/2009, che ha per oggetto il regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, è la norma in cui è specificato che la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.
Pertanto, il docente titolare della disciplina propone il voto per l’alunno, che sarà la sintesi di giudizio del prof, ma se tale proposta non viene riconosciuta e condivisa dagli altri colleghi del Consiglio di classe, è prevista la votazione del Consiglio e in tal caso si deciderà il voto dello studente in base alla maggioranza dei componenti del Consiglio di classe. Stessa norma si applica per i voti proposti dal Coordinatore per l’educazione civica, tale proposta può essere accettata dal Consiglio che all’unanimità lo conferma oppure può essere messo in discussione con un voto di Consiglio.
Per la scuola primaria e quella secondaria di I grado la normativa di riferimento per la valutazione, anche in riferimento agli scrutini e agli esami di Stato, è stata modificata attraverso il d.lgs. 62/2017 attuativo della Legge 107/2015. Tale norma modifica il modello di valutazione usato nella scuola del primo ciclo, senza stravolgimenti bensì nell’ottica di apportare i miglioramenti dei quali, negli anni, la comunità pedagogica ha condiviso l’opportunità.
Il decreto rafforza l’importanza della valutazione delle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, mantenendo il carattere trasversale dell’insegnamento. Anche per la scuola del primo ciclo vale la norma che il voto proposto dal docente può essere modificato dal voto di Consiglio.