Con nota del 6 maggio 2021 il Ministero dell’istruzione ha fornito indicazioni circa la valutazione periodica e finale nelle classi intermedie nel primo e secondo ciclo di istruzione.
Il MI innanzitutto precisa che le attività svolte in DAD hanno lo stesso “valore” delle lezioni in presenza. Infatti, nella nota si legge: “la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza”.
La valutazione dovrà comunque tener conto delle caratteristiche delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e tenendo in debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alla situazione emergenziale, con riferimento all’intero anno scolastico.
Quest’anno c’è una novità: la valutazione finale degli apprendimenti non è espressa con un voto numerico, ma mediante l’attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l’insegnamento di educazione civica.
Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
È possibile non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, con decisione assunta all’unanimità.
La certificazione delle competenze è rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione.
La valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa con voto in decimi, tenendo conto dell’effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva.
La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico.
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica.
Il consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.
Per le classi non terminali, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.
Se il voto di profitto dell’insegnamento trasversale di Educazione civica è inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l’istituto della sospensione del giudizio. L’accertamento del recupero delle carenze formative relativo all’Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella classe, secondo il progetto d’istituto.
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica.
La valutazione degli apprendimenti e del comportamento viene effettuata sulla base del piano educativo individualizzato (PEI), per gli alunni disabili, e del piano didattico personalizzato (PDP), per gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento.
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