Anche se ancora mancano oltre 2 mesi agli scrutini, riprendiamo il discorso in merito allo svolgimento, al potere del singolo docente e quello del consiglio di classe, che spesso nascondono interpretazioni dubbie e non conformi alla normativa.
Infatti, molti docenti ci pongono la seguente questione: “in sede di scrutinio, io (il prof titolare) propongo un voto in quella determinata materia. Ma se il consiglio di classe non è d’accordo, può revocare la valutazione che ho dato io al mio alunno?”
La risposta è si, perché al docente titolare della materia in questione spetta proporre il voto per l’alunno, che sarà la sintesi di giudizio del prof, ma se tale proposta non viene riconosciuta e condivisa dagli altri colleghi del Consiglio di classe, è prevista la votazione del Consiglio e in tal caso si deciderà il voto dello studente in base alla maggioranza.
Infatti, il decreto regio n°64 del 1925, afferma che: “i voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni. Se non siavi dissenso, i voti in tal modo proposti s’intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente…”
Tuttavia, è bene sottolineare che, nel caso in cui la valutazione proposta dall’insegnante di quella disciplina dovesse essere modificata dal Consiglio di classe, a maggioranza, tale modifica deve essere motivata e messa per iscritto in sede di compilazione del verbale riferito alla seduta.
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