Mancano meno di 20 giorni alla fine della scuola e quindi, subito dopo il suono dell’ultima campanella, ci saranno gli scrutini finali per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato.
Il DPR. N.122/2009, che ha per oggetto il regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, per capire che la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.
Pertanto, il docente titolare della disciplina propone il voto per l’alunno, che sarà la sintesi di giudizio del prof, ma se tale proposta non viene riconosciuta e condivisa dagli altri colleghi del Consiglio di classe, è prevista la votazione del Consiglio e in tal caso si deciderà il voto dello studente in base alla maggioranza.
Nel comma 1 dell’art.4 del DPR 122/2009 è scritto che i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Non partecipa al Consiglio di classe, in quanto non ne è un suo componente, il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
Quanto suddetto è anche scritto nel decreto regio n°64 del 1925, che afferma: “i voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni. Se non si ha dissenso, i voti in tal modo proposti s’intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente…”.
È utile ricordare che gli scrutini devono essere svolti con un Consiglio di classe che veda la presenza di tutti i docenti o dei loro sostituti in caso di assenza.
Bisogna sapere che per uno scrutinio corretto e legittimo dal punto di vista normativo prevede che il collegio sia perfetto. In buona sostanza in sede di scrutinio tutti i membri effettivi del consiglio di classe devono essere presenti, pena l’annullabilità delle decisioni prese. Possiamo senza dubbio affermare che il Consiglio di classe convocato per lo svolgimento dello scrutinio, intermedio o finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che quindi esige la presenza di tutti i suoi componenti per la legittimità delle decisioni assunte all’unanimità o a maggioranza.
Cosa fare allora se allo scrutinio risulta assente un docente? Proprio per il fatto che bisogna garantire, per la legittimità dello scrutinio il Collegio perfetto, nel caso un docente sia assente dev’essere sostituito da un altro docente che insegna la stessa disciplina e in servizio presso la stessa scuola. A sostituire il docente assente non può essere un docente stesso del Consiglio di classe che insegna una materia affine, perché in questo caso non si garantirebbe il numero esatto del Collegio perfetto.
Nel caso non sia possibile trovare un sostituto è auspicabile rinviare lo scrutinio ad altra data, piuttosto che incorrere nel rischio di svolgere lo scrutinio in palese contrarietà delle norme. Per quanto riguarda la presidenza del Consiglio di classe in sede di scrutinio, il Dirigente scolastico, se vuole e se lo desidera, può delegare un docente del Consiglio di classe, che di norma è il coordinatore di classe, a presiedere lo scrutinio intermedio o finale e, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Testo Unico in materia d’Istruzione 297/94, attribuisce le funzioni di segretario del consiglio a uno dei docenti membro del consiglio stesso. In questo caso il Collegio risulterebbe essere perfetto e lo scrutinio si può svolgere anche in assenza del Dirigente scolastico.
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