Con la fine del mese di gennaio in molte scuole è tempo di scrutini di fine quadrimestre. Infatti nella prima decade di febbraio, nelle scuole in cui si adotta la suddivisione annuale in quadrimestri, si svolgeranno gli scrutini di metà anno scolastico.
NORMATIVA RIGUARDANTE L’ORARIO DI SERVIZIO DEGLI SCRUTINI
L’orario di servizio dei docenti per l’espletamento degli scrutini non rientra né negli obblighi dell’orario di servizio settimanale di insegnamento, ai sensi dell’art.28 comma 5 del CCNL scuola 2006/2009, né nelle 40+40 ore di attività funzionali all’insegnamento previste dall’art.29 comma 3 lettere a) e b) del su citato contratto.
È utile ricordare che le ore di lavoro svolte dagli insegnanti per preparare ed espletare uno scrutinio intermedio o finale sono considerate aggiuntive rispetto le 40 ore per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative e le 40 ore per la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.
Ai sensi dell’art.29 comma 3 lettera c) il docente è chiamato ad adempiere le attività relative lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. È utile sottolineare che uno scrutinio ha un orario di inizio (che può anche avere dei congrui ritardi) ma non ha un orario di conclusione, perché dura fino alla sua chiusura, in quanto uno scrutinio non può essere interrotto o aggiornato (salvo casi eccezionali e che devono essere adeguatamente motivati).
AGLI SCRUTINI IL CONSIGLIO DI CLASSE DEVE ESSERE UN COLLEGIO PERFETTO
Bisogna sapere che per uno scrutinio corretto e legittimo la norma prevede che il collegio sia perfetto. In buona sostanza in sede di scrutinio, anche quello di fine primo quadrimestre, tutti i membri effettivi del consiglio di classe devono essere presenti pena l’annullabilità delle decisioni prese. Possiamo senza dubbio affermare che il Consiglio di classe convocato per lo svolgimento dello scrutinio, intermedio o finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che quindi esige la presenza di tutti i suoi componenti per la legittimità delle decisioni assunte all’unanimità o a maggioranza.
Il TAR del Lazio, nella sentenza N. 31634/2010, specifica che ai sensi del comma 1 dell’art.193 del D.lgs. 297/94 il Consiglio di classe nell’attività valutativa, opera come un Collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici. Nel caso in cui un docente sia impedito a partecipare per motivi giustificati il Dirigente scolastico deve affidare l’incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola.
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