Sono molte le scuole che decidono di fare le verifiche della sospensione del giudizio della scuola secondaria di II grado nella prima settimana di settembre, c’è qualcuno che li ha già fatti a luglio e poi chi li fa nell’ultima settimana di agosto.
La norma che regola la sospensione del giudizio per gli studenti delle scuole secondarie di II grado è l’OM 92/2007. Ai sensi dell’art.7 della suddetta ordinanza ministeriale, in caso di sospensione del giudizio finale agli scrutini di giugno, all’albo dell’istituto viene riportata, per gli alunni sospesi, solo l’indicazione della “sospensione del giudizio”, senza inserire alcun voto di riferimento.
A questi alunni poi viene data l’opportunità, fornita dalla scuola, di seguire i corsi di recupero per le materie deficitarie, al fine di sostenere delle verifiche finali per valutare, in una sessione integrativa degli scrutini finali, se ammettere o non ammettere l’alunno alla classe successiva. Tale sessione integrativa degli scrutini finali è ovviamente riferita all’anno scolastico in corso e deve essere espletata di norma entro il 31 agosto, anche se alcune scuole sconfinano a settembre. È utile specificare che l’art.8 dell’OM 92 spiega che il fare gli esami del debito scolastico e lo scrutinio finale per la valutazione della sospensione del giudizio a settembre dovrebbe rappresentare l’eccezione motivata e non la regola. A tal proposito l’ert.8 dell’OM 92/2007 non lascia dubbi interpretativi: ”Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo”.
Quindi è chiaro che la norma indica come data limite il 31 agosto, anche se è possibile lo sconfinamento a settembre, che comunque deve essere motivato e documentato dal dirigente scolastico.
Per capire qual è il Consiglio di classe che deve valutare l’esito degli esami della sospensione del giudizio e quindi svolgere lo scrutinio finale integrativo dell’anno scolastico, bisogna leggere con attenzione il comma 6, dell’art.8 dell’ordinanza ministeriale 92/2007: “La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell’anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il rimborso delle spese. Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell’anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate. In ogni caso l’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente”.
Quindi da questo comma si evince con chiarezza l’importanza, anche a costo di fare contratti specifici per i precari a cui è scaduto il contratto, di avere lo stesso Consiglio di classe dello scrutinio finale di giugno.
In alcuni casi i Dirigenti scolastici rinviano gli scrutini della sospensione del giudizio a settembre, prima dell’avvio delle lezioni, ma si dimenticano di convocare ufficialmente i docenti in quiescenza, i docenti con contratto a tempo determinato scaduto, i docenti in utilizzazione o assegnazione provvisoria. In tal caso il Dirigente scolastico assembla un Consiglio di classe diverso da quello che ha decretato a giugno la sospensione del giudizio, creando un atto illegittimo che potrebbe essere facilmente impugnato da ricorsi delle famiglie. C’è anche chi convoca questi scrutini finali nel mese di luglio interrompendo per alcuni giorni le ferie dei docenti.
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