Si avvicina la prima resa dei conti per la maggior parte degli oltre otto milioni di alunni, suddivisi in più di 350mila classi: nei prossimi giorni, con l’inizio di febbraio, sono infatti in programma gli scrutini del primo quadrimestre. Un appuntamento al quale quest’anno i dirigenti e il loro staff arrivano con un po’ di affanno, per via della percentuale non proprio trascurabile di docenti alle prese con malattie stagionali, infezione da Covid o in quarantena. In redazione sono giunte richieste di chiarimento su come e da chi andranno sostituiti. Cerchiamo di fare chiarezza.
Premettiamo che l’art. 29 del CCNL/SCUOLA 2007/2009 nel trattare le attività funzionali all’insegnamento con carattere collegiale indica che gli obblighi sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti, ma al comma 3 lettera c) dice che tra le incombenze professionali a chi non ci si può sottrarre c’è lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. Compito che assume una particolare rilevanza nel processo insegnamento/apprendimento.
A questo proposito, le istituzioni scolastiche che hanno deliberato una valutazione quadrimestrale, in questi giorni sono chiamate a riunire i consigli di classe al fine di deliberare gli aspetti specifici della valutazione intermedia degli alunni.
I dirigenti e gli stessi docenti, si chiedono se le delibere del consiglio di classe, organo collegiale perfetto, in assenza anche di un solo membro siano valide e se è possibile sostituire il docente assente con un altro docente di una disciplina affine se non uguale della scuola.
In merito ai dubbi se è possibile sostituire un docente assente nella seduta in cui si discute e delibera sulla valutazione degli alunni, va sottolineato che la sostituzione si configura come un ordine di servizio.
Per non rischiare di incorrere in potenziali ricorsi, da parte di eventuali alunni non ammessi all’anno successivo o valutati con giudizi non reputati corretti, è bene che i dirigenti scolastici sostituiscano i docenti andando a ricostituire il numero originario di insegnanti: quindi, se ad esempio il Consiglio di classe è composto da 13 docenti, compresi due di sostegno, e tre di questi insegnanti sono in malattia, è bene che il ds provveda a nominare tre docenti in servizio. Questi, non potranno rifiutarsi di partecipare allo scrutinio, a meno che non debbano svolgere in contemporanea lo scrutinio di una classe a loro assegnata.
Prima di tutto, quindi, il ds verificherà la presenza di insegnanti di materie uguali o affini tra il corpo docente a tempo indeterminato; solo qualora non dovesse rintracciare docenti interni all’istituto e abilitati nella disciplina del collega malato, allora il capo d’istituto potrebbe anche assumere un supplente.
Tutto questo, per andare a costituire quel Consiglio di classe con numero perfetto che renderebbe del tutto legittime le valutazioni espresse in sede di scrutinio.
Nel 2010, con la sentenza n. 31634, il Tar del Lazio ha affermato l’obbligatorietà della presenza di tutti i docenti al consiglio di classe, stante la natura di “collegio perfetto” e ha affermato in modo perentorio: “Nel caso in cui un docente sia impedito a partecipare per motivi giustificati, il dirigente scolastico deve affidare l’incarico di sostituirlo a un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola”.
La sentenza ha messo anche in evidenza proprio come la sostituzione del docente vada adottata per tutte le discipline previste nel contesto valutativo, purché inserite nel giudizio finale e sempre che concorrano alla media dei voti.
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