Una recente sentenza del Tar Marche (n. 7193 del 10 ottobre 2024) ha avuto modo di ricordare agli addetti ai lavori le regole per il calcolo della maggioranza.
Non è raro, infatti, che – in sede di scrutinio finale – il consiglio di classe non decida all’unanimità, ma emergano dei contrasti, per cui la decisione viene adottata “ a maggioranza”.
Come si calcola la maggioranza
1) il voto dell’insegnante di religione.
Com’è noto, il docente di religione non esprime un voto per la sua disciplina, ma un semplice giudizio.
Tuttavia, il docente partecipa a pieno titolo alla votazione (ovviamente tranne il caso in cui l’alunno non si avvalga dell’insegnamento della religione).
In questo caso, secondo il Tar – qualora il voto del docente sia determinante – dovrà essere motivato con un giudizio da trascrivere sul verbale;
2) il voto del Dirigente Scolastico.
E’ appena il caso di ricordare che ai sensi dell’art. 5, comma 8, del Testo Unico della Scuola il Consiglio di classe è presieduto dal Preside (attualmente D.S.) che pertanto ne fa parte a pieno titolo.
Il Dirigente Scolastico ha dunque diritto di voto; inoltre, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del citato Testo Unico, “in caso di parità prevale il voto del preside”.
La vicenda oggetto di causa
Nel caso in specie, una ragazza di quarta superiore – non avendo adeguatamente recuperato le carenze- era stata “bocciata” a maggioranza.
In particolare, sette docenti, tra cui quelli di Matematica e Fisica (materie in cui la studentessa non aveva recuperato le carenze) avevano votato per la non ammissione alla classe successiva, mentre per la promozione avevano votato sei docenti, tra cui quello di Religione, oltre al Dirigente Scolastico.
Sulla base di tale votazione, l’Istituto aveva deliberato la non ammissione alla classe successiva.
La decisione del Tar
Il Tribunale amministrativo ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che il consiglio di classe era incorso in un evidente errore nel calcolo della maggioranza.
Infatti, la normativa è molto chiara nel disporre che, in caso di parità di voti (nella specie, sette contro sette), avrebbe dovuto prevalere quello del dirigente scolastico, con la conseguenza che l’esito avrebbe dovuto essere l’ammissione della studentessa.
Secondo il Tar, «poiché il consiglio di classe era formato da un numero pari di insegnanti, compresi il dirigente e la docente di Religione, dei quali la metà ha votato per l’ammissione e l’altra metà ha votato per la non ammissione, avendo anche il dirigente votato per l’ammissione, prevale quest’ultimo giudizio».