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Scrutinio turbolento finisce in Tribunale, condannata docente

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Una docente di scienze motorie contesta, con toni eccessivi e impropri, il criterio di assegnazione dei voti dello scrutinio finale. Il caso finisce in Tribunale e la docente sarebbe stata condannata.

La sentenza di condanna è stata letta il 15 settembre 2017 in Corte d’Appello della sezione lavoro del Tribunale di Reggio Calabria. Il caso che ha portato a questa recentissima sentenza del Tribunale della città dello Stretto, si riferisce a quanto accaduto nello scrutinio finale del 15 giugno 2013 di una terza classe del Liceo Scientifico.

In tale scrutinio, come sua prassi, la Dirigente Scolastica rammentava l’opportunità di considerare con particolare attenzione l’assegnazione degli alunni alle varie fasce di credito, al fine di valorizzare situazioni di merito, come già esplicitato nella circolare relativa alle operazioni di scrutinio finale.

Consigliava come criterio operativo preferibilmente la salvaguardia delle discipline caratterizzanti il corso di studi suggerendo di intervenire, laddove ci siano i presupposti, prioritariamente sul voto di condotta e di scienze motorie, in quanto indicativi anche di aspetti caratteriali degli alunni, particolarmente utili per ritrarne, in modo quanto più possibile preciso, la complessiva fisionomia umana oltre che culturale.

Raccomandava al consiglio di classe di agire sempre in spirito di collegialità e unanimità considerando, oltre che le prestazioni nelle singole discipline, la crescita globale dell’allievo, per cui ogni proposta di voto può essere discussa e ragionevolmente armonizzata con il profilo cognitivo e personale dell’alunno.

La docente di scienze motorie, contestava con decisione il criterio proposto, confermava la propria disponibilità ad adattare le proprie valutazioni, come fatto in precedenza, ma reclamava, con toni accesi, una diversa considerazione per la propria disciplina e sosteneva che fosse più opportuna una valutazione caso per caso a prescindere da un criterio generale.

In ragione di queste vibranti contestazioni, che si sono evidenziate con un dissenso prolungato e di disturbo, la serenità del consiglio di classe è venuta meno, tanto da richiedere l’intervento deciso della Dirigente Scolastica, per riportare le normali condizioni per potere procedere.

La docente di scienze motorie, emotivamente alterata, è stata invitata dalla Dirigente scolastica ad allontanarsi per prendere un bicchiere di acqua, in modo da calmarsi e ritrovare la necessaria serenità per affrontare la seduta consiliare, in modo da non essere di ulteriore ostacolo allo svolgimento dello scrutinio.

La docente, piuttosto che seguire i consigli della Dirigente, persisteva su una posizione di conflittualità, ignorando i continui richiami all’ordine impartiti dalla stessa Dirigente, che si è vista costretta a una sospensione momentanea dei lavori.

La breve pausa ha poi consentito di smorzare la tensione e di ripristinare le normali condizioni di lavoro.

L’increscioso episodio ha determinato da parte della Ds nei confronti della docente un avvertimento scritto ai sensi dell’art.492 del d.lgs. 297/94. La docente, ritenendo di stare dalla parte della ragione, si è rivolta al Giudice del lavoro per avere cancellata questa sanzione disciplinare.

La sentenza del 15 settembre 2017, di cui attendiamo le motivazioni, ha dato ragione alla Dirigente Scolastica, lasciando nel fascicolo personale della docente il provvedimento di richiamo all’osservanza del proprio dovere e dei propri comportamenti, scritto dalla Dirigente Scolastica, ma ha anche condannato la docente alle spese legali.