Le funzioni strumentali (una volta denominate “funzioni obiettivo) sono incarichi che con l’approvazione del Collegio Docenti, il Dirigente Scolastico affida a docenti che ne hanno fatto domanda e che possiedono particolari competenze e capacità nelle aree di intervento individuate dal Collegio dei docenti per favorire a livello progettuale ed organizzativo l’attuazione di quanto indicato nel piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.).
I docenti titolari di funzioni strumentali, nei rispettivi ambiti, agiscono svolgendo attività di coordinamento organizzativo e didattico secondo le indicazioni formulate dal Collegio dei Docenti anche a sostegno del lavoro degli insegnanti. Fanno parte dello staff del Dirigente Scolastico e rappresentano un elemento professionale di raccordo fra i docenti e la direzione della scuola.
La normativa di riferimento: CCNL 1998–2001 (art. 28); CCNI 1998–2001 (art. 37); CCNL 2002–2005 (art. 30 e 86 lett. e),CCNL 2006 art 33
L’art 33 del CCNL 2006 recita: le funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto.
Le operazioni relative all’istituzione sono contestualizzate in un unico procedimento formale che si conclude con l’elezione dei docenti affidatari degli incarichi funzionali a seguito di votazione a scrutinio segreto sempre obbligatoria allorquando si fa riferimento a persone (si veda , in proposito, il D.Lgs. 16.4.2004 n. 297 art. 37 punto 4).
Le risorse relative ai compensi per le funzioni strumentali sono incluse nel Fondo Unico per il miglioramento dell’offerta formativa, istituito dall’articolo 40 del CCNL 2016/2018. Per le funzioni strumentali all’offerta formativa ad ogni scuola spetta:
Il compenso aggiuntivo per ciascuna funzione strumentale va caso per caso quantificato nella contrattazione integrativa d’istituto di cui all’art. 6 del CCNL 24.7.2003( comma 2 art. 30), tenendo conto delle risorse complessive assegnate a tale scopo, del numero delle funzioni attivate dal Collegio dei docenti nonché dell’impegno richiesto per ciascuna di esse.
Per il monitoraggio, le scuole invieranno tempestivamente al Direttore Regionale competente schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti.
Si ricorda che per le funzioni strumentali, rispetto alle precedenti funzioni obiettivo, scompare il numero predeterminato correlato alla tipologia dell’istituto, sono superate le modalità di assegnazione, prima previste dal contratto integrativo del 31.8.1999, non si fa più riferimento ai corsi di formazione mirati, esse non sono legate a una futura carriera dirigenziale e non c’è più alcun vincolo temporale per la loro identificazione.
L’esercizio di una funzione strumentale non può comportare l’esonero totale dall’insegnamento.
Il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa non è cumulabile con il compenso di collaboratore del dirigente scolastico
Al termine del mandato, le funzioni strumentali redigono una relazione per rendere conto al collegio dei docenti del proprio operato, nella quale vanno indicati, di prassi, obiettivi previsti e obiettivi raggiunti, attività previste ed attività effettuate, forme di monitoraggio e verifica adottate, considerazioni conclusive dell’anno scolastico, proposte per l’anno scolastico successivo, autovalutazione complessiva del proprio operato.
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