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Scuola chiusa per allerta meteo, il Ds ordina di fare didattica a distanza

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Il sindaco di una città della Calabria ordina la chiusura delle scuole per allerta meteo, ma il Dirigente scolastico, nonostante la chiusura è dovuta per cause di maltempo, ordina ai docenti di fare didattica a distanza per non interrompere le lezioni. Si tratta di un ordine di servizio illegittimo, ecco perchè.

Didattica a distanza solo in emergenza sanitaria

L’art.1 del CCNI sulla Didattica Digitale Integrata specifica i casi in cui si può ricorrere alla DDI. In tale norma è scritto che fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, l’attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata, in forma complementare o esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell’attività didattica in presenza, al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione, quale strumento complementare alla didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche di secondo grado, ovvero nella generalità delle istituzioni scolastiche qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, con sospensione della modalità ordinaria della didattica in presenza…

Appare del tutto chiaro che la Didattica Digitale Integrata può essere attivata solamente nel caso della sospensione della tradizionale didattica in presenza per causa emergenziale dovuta al diffondersi del contagio da Coronavirus.

Illegittima la DDI per allerta meteo

Se un sindaco chiude le scuole per allerta meteo indicata dalla Protezione Civile, il Dirigente scolastico non potrebbe ordinare ai docenti di attivare, durante la chiusura della scuola, l’attività della didattica digitale integrata. La DDI è regolata contrattualmente soltanto per l’emergenza sanitaria COVID-19, per essere attivata per altri motivi dovrebbe trovare accoglienza all’interno del Contratto di Istituto in uno specifico accordo tra le parti.