Personale

Scuola chiusa per maltempo ma avevo già chiesto un permesso. Che succede?

Arriva una domanda da parte di una nostra lettrice, in verità molto diffusa in questo periodo. L’insegnante aveva chiesto un giorno di permesso retribuito, ma lo stesso giorno in cui si sarebbe dovuta assentare, la scuola è stata chiusa a causa del maltempo. La domanda è: “cosa succede al mio permesso in caso di chiusura della scuola?”

Scuola chiusa: non si deve recuperare nulla

Nel caso prospettato dalla nostra lettrice, la scuola è stata chiusa su ordine del sindaco (a sua volta disposto dal Prefetto). In questo caso, se la docente ha chiesto un permesso retribuito o un altro previsto dal CCNL scuola 2016/2018, allora il permesso decade, nel senso che tale giorno di permesso non verrà conteggiato nel computo annuale.

Infatti, in caso di chiusura dell’istituto scolastico, gli insegnanti e tutto il personale ATA non è tenuto a presentarsi a scuola e a recuperare: la circolare Miur del 22 febbraio 2012 riferisce che“al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari come un’allerta meteo che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole”.

Il codice civile

In caso di maltempo, allerta meteo per pioggia e neve, trattandosi una tutela della pubblica incolumità e del patrimonio che trascende il pubblico interesse allo svolgimento del servizio scolastico, bisogna sottolineare che il personale scolastico impossibilitato a prestare servizio, non è soggetto ad alcun recupero, infatti, rientrando perfettamente nella casistica contemplata dal codice civile.

Il ritardo nel prendere servizio, o l’assenza dal servizio, per cause non imputabili alla volontà del lavoratore (la situazione di emergenza neve è tra queste) rientrano nei casi previsti dall’art. 1256 del cod. civile“L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile“.

Invece l’art. 1258 sancisce che “la stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa” .

Sospensione attività didattiche

Discorso diverso, invece, se non vi è stata una chiusura della scuola ma soltanto la sospensione delle attività didattiche. In tal caso, per quanto riguarda gli insegnanti, è vero che non sono tenuti a presentarsi a scuola, a differenza del personale ATA, ma in questo caso il permesso retribuito chiesto prima della sospensione delle lezioni, se non revocato in tempo, verrà conteggiato.

In caso di sospensione di attività didattiche, se sono previste attività collegiali, i docenti dovranno presentarsi regolarmente.

 

Fabrizio De Angelis

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