Continuano a giungere quesiti a proposito delle giornate di lezione annullate a causa dell’ondata di maltempo che ha avvolto l’Italia negli ultimi giorni. Per quanto riguarda la possibilità che gli istituti coinvolti debbano o meno recuperare le lezioni determinando eventuali “code”, da applicare al termine dell’anno scolastico, ci siamo già espressi. Riteniamo ora utile informare i lettori a proposito dell’ obbligo o meno, da parte del personale scolastico, di recuperare le giornate di lavoro non prestate.
In via preliminare va subito detto che in caso di blocco totale delle attività didattiche, derivante da un’ordinanza del Sindaco, l’obbligo di recuperare la giornata decade. E ciò proprio per le cause di forza maggiore non imputabili al personale.
I principi giuridici che guidano il Contratto di lavoro indicano chiaramente, infatti, che quando si viene a determinare un’interruzione dell’erogazione del servizio per qualsiasi causa esterna di forza maggiore, con il dipendente impossibilitato a svolgere i propri obblighi contrattuali per motivi indipendenti alla sua volontà, lo stesso dipendente è legittimato ad assentarsi senza alcun vincolo di restituire o recuperare le relative ore o giornate perse. Le quali non possono quindi essere nemmeno oggetto di decurtazione economica. E nel caso della Scuola, tale principio non fa differenza tra personale docente o Ata.
“L’obbligazione si estingue – si legge anche nell’art. 1256 del Codice civile – quando, per una causa non imputabile al debitore [il lavoratore], la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.
Diversa è la situazione che si determina laddove vengano solo sospese le attività didattiche: ci si trova, in tali occasioni, nella stessa situazione che si configura in estate, ad anno scolastico terminato, o durante le festività natalizie e pasquali. In tali circostanze, infatti, il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (in virtù degli artt. 51 e 53 del Ccnl in vigore) è comunque tenuto alla prestazione della propria opera.
Altri lettori hanno chiesto cosa accade quando un lavoratore Ata, in caso di sospensione dell’attività, quindi tenuto a recarsi a scuola, si trovi comunque e impossibilitato a raggiungere la sede scolastica di servizio (oppure la raggiunga con sostanzioso ritardo). E ciò a causa del maltempo.
In tali casi egli dovrà giustificare il proprio ritardo, spiegando i motivi in forma scritta ed un modo capillare (ai sensi degli artt. 13 e 19 del Ccnl): dovrà quindi esplicitare il percorso, l’ora e le condizioni atmosferiche che hanno ostacolato il trasferimento in tempo utile al raggiungimento della sede scolastica per l’orario stabilito. Producendo, quindi, domanda di permesso (da recuperare) per gravi ragioni o di ferie.
La prassi, del resto, non è diversa da quella che normalmente viene messa in atto quando un lavoratore della scuola raggiunga la sede di servizio in grave ritardo: dopo aver possibilmente preannunciato l’arrivo fuori orario, sarà chiamato a giustificare quanto accaduto.
Una procedura analoga si attua anche per i docenti che pur non svolgendo attività didattica, poiché sospesa per il maltempo, siano comunque costretti a recarsi a scuola per eventuali altri obblighi contrattuali (consigli di classe, collegi dei docenti, ecc.). A meno che il dirigente scolastico non provveda a rinviare gli appuntamenti programmati (comunque posticipati in altri giorni e quindi non annullabili), in caso di assenza i docenti dovranno produrre adeguata giustificazione.