Arriva in redazione la domanda di una docente che ci chiede: “I giorni persi per le elezioni vanno recuperati? La mia dirigente dice che è necessario recuperare perché altrimenti l’anno scolastico non è valido, quindi dobbiamo tutti fare un giorno in più di scuola“. Per rispondere alla nostra lettrice facciamo un po’ di chiarezza dal punto di vista normativo.
Prima di tutto, è bene ricordare che a determinare il calendario scolastico sono le Regioni, in base a quanto disposto dal decreto legislativo 112 del 31 marzo 1998, che prevede che ogni singola giunta regionale fissi il calendario scolastico, fermo restando il numero minimo di 200 giorni obbligatori di lezione necessari per la validità dell’anno scolastico.
Bisogna anche considerare la circolare ministeriale 1000 del 22 febbraio 2012, che fornisce indicazioni alle scuole sulla validità dell’anno scolastico e sugli eventuali adeguamenti dei calendari scolastici.
Anche il codice civile è bene consultare: il ritardo nel prendere servizio, o l’assenza dal servizio, per cause non imputabili alla volontà del lavoratore rientrano nei casi previsti dall’art. 1256 del cod. civile: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile“, mentre l’art. 1258 sancisce che “la stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa” .
A sostegno di quanto stiamo affermando prendiamo come riferimento anche il comma 3 dell’art. 74 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, che prevede come la regolarità dell’anno scolastico sia fissata in almeno 200 giorni di lezione.
Ma c’è un passaggio della circolare Miur sopra citata del 22 febbraio 2012, che specifica: “al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari [..] che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole”.
La chiusura temporanea delle istituzioni scolastiche e/o di plessi singoli è da considerarsi causa di forza maggiore, anche in caso delle scuole seggio elettorale, e le assenze così determinate sono equiparabili a quelle conseguenti a provvedimenti di emergenza per esigenze straordinarie e indifferibili, trattandosi di una causa istituzionale, non imputabile ai docenti. A disporre della chiusura della scuola infatti è il prefettura e quindi non esiste alcun obbligo a recuperare tali giorni. Il dirigente in questione ha torto e sta commettendo un atto illegittimo, perchè in questi casi, la validità dell’anno scolastico resterebbe valido.
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