Dopo un caso Covid in classe, che comporti per tutti gli alunni la DaD, quando e come si torna in classe? La circolare del Ministero della Salute – lo ricordiamo – dispone che un contatto stretto, in presenza di un test molecolare o antigenico negativo dismetta la quarantena dopo 7 giorni, se vaccinato; dopo 10 giorni, se non vaccinato.
Nel caso della scuola ciò significa che alcuni alunni, i vaccinati, potrebbero tornare in classe qualche giorno prima degli altri.
In assenza di test diagnostico, invece, la quarantena diventerebbe di 14 giorni per tutti, vaccinati e non. La circolare del Ministero della Salute infatti spiega: qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico.
Ma cosa avviene nelle scuole? Ce lo dice una docente catanese di un istituto che si è appena imbattuto in un caso di Covid: “Sarà l’ASP a comunicarci quando gli studenti potranno ritornare a scuola. Ad oggi non ha comunicato nulla al nostro referente Covid”.
E ci racconta, passo dopo passo, l’iter scolastico in fatto di gestione del caso Covid: “La scuola ha comunicato, tramite il referente, all’ASP, la positività dell’alunna ed è sempre l’ASP che ha disposto la quarantena per tutti gli studenti della classe”. E conclude: “Presumibilmente dopo 7/10 giorni sempre l’Asp dovrebbe comunicarci che la classe può fare lezione in presenza. Nella speranza che nessuno degli studenti della classe risulti positivo. Gli studenti sono in quarantena fiduciaria, l’ASP consiglia di fare il tampone ma almeno devono trascorrere 5 giorni da quando sono stati in contatto con la compagna positiva”.
Nulla lascia pensare che si agirà con un intervento differenziato tra coloro che sono vaccinati e coloro che non lo sono. Per ragioni di opportunità e di organizzazione probabilmente si sceglierà di fare rientrare la classe in presenza tutta insieme. Al di là delle disposizioni della circolare ministeriale, infatti, le autorità sanitarie, sulla base dell’analisi della situazione e del contesto epidemiologico, possono disporre interventi diversi da quelli prospettati dalla norma, come peraltro è successo, sempre in questo istituto, sul fronte della quarantena dei docenti.
Secondo fonti della Tecnica della Scuola, infatti, i docenti, al contrario degli alunni, restano tutti in presenza, per stessa disposizione dell’autorità sanitaria, che ha fatto le proprie verifiche e valutato che: in classi spaziose e non particolarmente numerose (nel caso specifico, 21 alunni distanziati grazie ai banchi monoposto); in presenza di un adeguato distanziamento della cattedra dagli alunni; con il regolare uso delle mascherine da parte del personale scolastico, che peraltro non lamenta malesseri di alcun tipo, la quarantena degli insegnanti non è reputata misura necessaria, nonostante la circolare del Ministero della Salute dispensi dalla misura della quarantena chi fosse rimasto in un ambiente chiuso con un caso Covid per meno di 15 minuti, come spieghiamo in un pezzo precedente, ma non il docente che avesse svolto in modo regolare la propria ora di lezione.
Evidentemente l’Asl dà molto peso alla misura del distanziamento di due metri della cattedra dal resto dei banchi.
Chi fosse contatto stretto di contatto stretto verrebbe invece indicato come soggetto a basso rischio di contagio e dunque per lui nessuna quarantena.
Di chi parliamo in questo caso? Chi è il soggetto a basso rischio? Ad esempio, nel caso di una classe, come spiegavamo su, il docente che fosse entrato in aula restandovi per meno di 15 minuti, ma non colui che abbia svolto regolare ora di lezione.
Recita sempre la circolare del Ministero della salute: per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC 2, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:
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