Punto obbligato di partenza della riflessione sulla parità scolastica è l’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62: "Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando le disposizioni dell’articolo 33, comma secondo, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita".
Di questo sistema – più "integrato" che pubblico – fanno parte le scuole statali e non statali che si impegnano a realizzare gli standard di funzionamento, introdotti dal Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche (DPR 8 marzo 1999, n. 275).
Il rispetto di tali requisiti (pari accesso, pubblicità, programmi,organizzazione, professionalità) conferisce il carattere di servizio "pubblico".
Rimane aperto il problema del finanziamento alle scuole gestite da privati. La questione è stata affrontata ricorrendo al sostegno diretto al diritto allo studio, diversamente interpretato dalla recente legislazione regionale, in particolare Emilia Romagna e Lombardia.
La partecipazione all’incontro, proposto dalla sezione milanese dell’associazione professionale cattolica di docenti, dirigenti e formatori della scuola e dell’istruzione professionale, è libera e gratuita.
Per informazioni:
Uciim
via sant’Antonio, 5
20122 Milano
La docente in questione ha replicato così: "Quello che è stato scritto è un articolo…
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