Il dipendente che abbia raggiunto l’età del collocamento a riposo d’ufficio, ma non l’anzianità contributiva minima per l’accesso alla pensione di vecchiaia, ha diritto ad essere trattenuto in servizio sino al settantesimo anno d’età anche nell’ipotesi in cui non sia in grado di maturare entro il settantesimo anno d’età, l’anzianità contributiva per il minimo della pensione.
In questi termini si è espresso il Tribunale di Padova (ordinanza del 9.08.2017), interpretando l’art. 509, comma 3, D.Lgs. 297/1994, laddove si stabilisce che il dipendente, raggiunta l’età per il collocamento a riposo d’ufficio, “può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno d’età”.
Secondo il Giudice del lavoro, in particolare, qualora il dipendente, nonostante il trattenimento in servizio oltre l’età prevista per il congedo d’ufficio, non raggiunga entro il settantesimo anno d’età l’anzianità contributiva minima, deve necessariamente essere collocato a riposo una volta compiuto il suddetto settantesimo anno d’età.
Da ciò ne consegue che il trattenimento in servizio è possibile anche nell’ipotesi in cui, appunto, entro il settantesimo anno d’età il dipendente non consegua interamente l’anzianità contributiva per il minimo della pensione.
Infatti, se la finalità dell’art. 509, comma 3, D.Lvo 297/94 è quella di assicurare il massimo di effettività alla garanzia del diritto sociale alla pensione, necessariamente va riconosciuto il diritto del lavoratore, che non conseguirebbe comunque entro il settantesimo anno d’età l’anzianità contributiva minima richiesta in via ordinaria per l’accesso alla pensione di vecchiaia, ad alzare l’anzianità contributiva ai fini, almeno, dell’aumento del trattamento di pensione che raggiungerebbe al settantesimo anno di età.
Lo stesso principio è stato enunciato anche dal Tar Lazio (sentenza 14.02.2019), con riferimento questa volta al personale docente universitario.
In questo caso l’università aveva disposto il collocamento a riposo del docente per il raggiungimento del limite di età previsto dal settore di appartenenza (65 anni), senza considerare che lo stesso non aveva maturato alcun diritto a pensione in ambito pubblicistico.
Il Tar ha evidenziato che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il limite ordinamentale previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio può essere superato, per permettere il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, e che solo dopo aver raggiunto tale condizione, l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego ove il lavoratore abbia conseguito i requisiti per il diritto a pensione.
Il dipendente pubblico (pur avendo raggiunto il limite ordinamentale per il collocamento a riposo) può dunque proseguire in servizio, atteso che tale prolungamento serve a “consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione”, da intendere come trattamento pensionistico che trova titolo nel rapporto di pubblico impiego di cui si tratta di stabilire la prosecuzione.
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