Nei rapporti scuola-famiglia si pongono taluni problemi nell’“esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio” (Capo II Titolo IX del codice civile).
Infatti i provvedimenti emessi dal giudice ai sensi dell’art. 337 ter c.c. non sempre possono essere tanto dettagliati da riuscire ad evitare e/o a risolvere tutte le possibili situazioni di conflitto tra i genitori nella gestione della relazione con i figli, in cui la scuola finisce spesso per essere coinvolta.
La nota Miur 2.09.2015, prot. N. 5336 ha fornito Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 – “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” ma necessariamente con carattere generale senza poter addentrarsi in specifiche questioni.
Per quanto riguarda il profilo normativo, dapprima la L 54/06 ha modificato l’art. 155 c.c. (rubricato “provvedimenti riguardo ai figli”) affermando il principio della bigenitorialità in caso di separazione. Quindi, il Dlgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha introdotto una nuova“modifica della normativa vigente al fine di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento fra i figli nati nel e fuori dal matrimonio, così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi” ed ha sostituito tale articolo (l’art. 337 ter reca la stessa rubrica) estendendo generalmente a tutti i figli minori “il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi (genitori), di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”
Poiché la responsabilità genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori (artt. 316, 337 ter c.c.), ciascuno dei quali, in genere (art. 320 c.c.) o su disposizione del giudice (art. 337 ter c.c.), però può compiere disgiuntamente gli atti di ordinaria amministrazione, di consueto non sempre è necessario e/o obbligatorio per la scuola acquisire il doppio assenso (ad es. autorizzazione a visite guidate).
Tuttavia è consigliabile richiederlo in situazioni che si conoscono conflittuali, sempre che il genitore porti a conoscenza la scuola di eventuali provvedimenti del Tribunale che dispongano in merito all’esercizio della responsabilità e ad un eventuale esercizio separato.
Il giudice poi, nell’adottare i provvedimenti relativi alla prole (art. 337 ter c.c.), “determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore”.
Tale disposizione è diretta ad assicurare che il minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. Per l’effetto, non sempre tempi e modalità di visita sono stabiliti in maniera estremamente puntuale e specifica, anche e soprattutto con riferimento all’uscita da scuola, così da lasciare margini di flessibilità nell’interesse del minore. Quindi, fermo l’affido congiunto, la circostanza che gli orari e condizioni di permanenza presso il genitore non collocatario non prevedano testualmente la possibilità di recupero del minore al termine dell’orario scolastico, neanche, solo per questo, può indurre a concludere che essa sia esclusa (salvo ovviamente espressa disposizione). Nè il genitore non convivente abbisogna della delega dell’altro, il quale non può disporre unilateralmente in merito perché tanto sarebbe in contraddizione con un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale ed il compimento disgiunto di atti di ordinaria amministrazione.
In caso di contrasto tra i genitori riguardo questa modalità, la scuola quindi potrebbe trovarsi in difficoltà. Laddove tale disaccordo diventi insanabile occorrerà che essi richiedano, ai sensi dell’art. 337 ter c.c., l’intervento del giudice per cercare una soluzione.
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