Sembrerebbe una domanda retorica, perché tutti i dipendenti – tanto più nel pubblico impiego- hanno diritto ad un periodo di ferie retribuite.
Nella scuola le cose non stanno esattamente così.
L’art.36 della Costituzione non solo prevede tale diritto, ma definisce tale diritto “irrinunciabile”.
Nello stesso senso, anche l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE (cfr. sentenza 20 gennaio 2009 nei procedimenti riuniti c-350/06 e c -520/06 della Corte di giustizia dell’Unione Europea).
Il diritto alle ferie è riconosciuto anche dal CCNL del comparto scuola (all’art.13), nonché -per il personale precario- all’art. 19.
Senonchè, il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (c..d.”spending review”) ha escluso la monetizzazione delle ferie per i dipendenti pubblici con contratto a tempo determinato.
In pratica ciò significa che i precari devono fruire delle ferie durante il rapporto di lavoro e non possono dunque essere retribuiti per le ferie estive (ad eccezione ovviamente di chi ha un contratto fino al 31 agosto).
Il contrasto tra il CCNL e la legge.
Le norme contrattuali prevedono:
a): ”La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni non e’ obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”(art.19);.
b) “All’atto della cessazione del rapporto, qualora le ferie spettanti a tale data, non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato” (art. 13, comma 15).
Proprio in virtù del contrasto tra contratto e legge (e viste le peculiarità del settore scuola, in cui è estremamente difficile fruire delle ferie nei periodi di lezione), con la legge n. 228/2012 (art. 1, comma 56), si è precisato che le clausole contrattuali contrastanti con le disposizioni introdotte in materia, saranno disapplicate dal 1° settembre 2013.
Pertanto, attualmente il docente precario si vede “scalare” dalle ferie tutti i giorni in cui le lezioni non si sono tenute (es. vacanze pasquali e natalizie, giorni di chiusura della scuola per neve, ecc.), in cui viene considerato comunque in ferie “d’ufficio”.
Solo se -sottratte tali giornate ai giorni di ferie effettivamente spettanti- dovesse residuare ancora qualche giorno, avrà diritto al pagamento per i (pochi) giorni rimasti.
Di fronte a un quadro così fosco, resta ancora qualche possibilità di ottenere il pagamento delle ferie.
Mi riferisco in particolare alle ferie non godute nell’anno scolastico 2012/13.
Infatti, proprio perché – come si è visto- fino al 1° settembre 2013 erano ancora vigenti le più favorevoli disposizioni contrattuali, le ferie non fruite per quell’anno scolastico in realtà dovevano essere pagate, come ormai da acclarato in tutti i Tribunali.
Con ogni probabilità sono ben pochi i docenti precari dal 2012 che non sono stati ancora assunti in ruolo.
Ciò non toglie che – anche se ormai di ruolo- tali docenti hanno tutto il diritto di rivendicare il pagamento delle ferie non godute relative all’anno scolastico 2012/13.
Bisogna però affrettarsi, in quanto opera la prescrizione decennale.
Dunque, c’è ancora un po’ di tempo, ma è opportuno non attendere troppo….
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