E’ stata pubblicata sulla G.U. 3ª serie speciale n. 28 dello scorso 12 luglio, la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 con cui il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato nuove norme sul sistema educativo di istruzione e formazione.
Richiamandosi al Titolo V della Costituzione, la regione Lombardia rivendica, nel rispetto delle norme generali e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, la potestà concorrente in materia di istruzione ed esclusiva per quanto concerne l’istruzione e la formazione professionale.
All’art. 5 della legge promulgata dal presidente della Giunta regionale della Lombardia, Roberto Formigoni, si evidenzia che in particolare alla regione spettano: la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione; la programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica e l’assegnazione dei relativi contributi; la vigilanza, il controllo e la verifica del sistema di istruzione e formazione professionale; la determinazione del calendario scolastico e i relativi ambiti di flessibilità; l’individuazione delle attività di rilevanza regionale e a carattere innovativo e sperimentale; l’assistenza e il supporto alle istituzioni scolastiche e formative.
Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, la legge regionale regolamenta, inoltre, il sistema di istruzione e formazione professionale, in particolare attraverso la definizione dei percorsi e delle azioni dell’offerta formativa, dei relativi standard di apprendimento e di erogazione, nonché l’attribuzione delle risorse e la valutazione del sistema.
Inoltre, nell’ottica di un collegamento con l’università e con il contesto territoriale e produttivo di riferimento, che può svilupparsi anche favorendo le relazioni e la collaborazione con gli enti locali, la regione promuove la costituzione di “reti” tra scuole.
Viene anche definito il ruolo delle province e dei comuni; rispettivamente nel settore dell’istruzione secondaria superiore per quanto riguarda le province e relativamente agli altri gradi inferiori dell’istruzione scolastica per quanto attiene ai comuni, le specifiche competenze (elencate all’art. 6) riguardano: l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole, in attuazione degli strumenti di programmazione; i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio; il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d’intesa con le istituzioni scolastiche; la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; la costituzione, i controlli e la vigilanza, compreso lo scioglimento, degli organi scolastici a livello territoriale; l’educazione degli adulti; la risoluzione di conflitti di competenza tra istituzioni scolastiche.
Per ciò che concerne la programmazione dei servizi del sistema educativo, si fa presente che “comprendono sia l’offerta dei percorsi di istruzione e formazione, sia i servizi connessi e funzionali, quali in particolare trasporto e mense, fornitura di libri di testo e materiale didattico, attività di orientamento, azioni per la lotta alla dispersione scolastica, nonché per l’educazione stradale, musicale e alla salute”.
Nella legge regionale si fa riferimento alla “centralità della persona”, alla tutela del “valore dell’identità e del pluralismo culturale, linguistico e religioso”. Nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, in una prospettiva di formazione lungo tutto l’arco della vita, si sottolinea l’esigenza di pari opportunità formative e di un sostegno per il successo scolastico anche attraverso la valorizzazione delle diversità di genere e delle differenze nelle forme e nei ritmi di apprendimento. La regione intende favorire lo sviluppo delle “eccellenze”, ma nel contempo “l’inserimento nel sistema nel sistema di istruzione e formazione professionale delle persone in condizione di svantaggio individuale e sociale”; si intendono promuovere specifiche iniziative per l’integrazione dei cittadini di origine straniera.
Per quanto riguarda la quota regionale dei piani di studio, vengono promosse le specificità e le tradizioni delle comunità locali e valorizzata l’autonomia delle scuole.
Peraltro, la valorizzazione dell’autonomia scolastica, in un contesto di parità dei soggetti accreditati ad erogare servizi nell’ambito del sistema di istruzione e formazione, in relazione ai percorsi funzionali all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione e all’obbligo di istruzione, è un punto centrale della legge regionale lombarda. Per favorire la “libertà di scelta” e le “pari opportunità di accesso ai percorsi”, la regione Lombardia – sulla base degli indirizzi del documento di programmazione economico finanziaria regionale (Dpefr) – “può attribuire buoni e contributi alle famiglie degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione”. Si parla di impegno per “rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono l’accesso e la libera scelta dei percorsi educativi”, ma certamente non mancheranno le polemiche per un provvedimento che di fatto può favorire le “scuole private”.
Il Titolo II della legge approvata dal Consiglio regionale della Lombardia si occupa in particolare del sistema di istruzione e formazione professionale, che si articola in percorsi del secondo ciclo di durata triennale (si ricorda peraltro che “l’obbligo di istruzione, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali, è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni”), in percorsi successivi al secondo ciclo, di istruzione e formazione tecnica superiore, di durata annuale, biennale o triennale (realizzati anche in collaborazione con le università e il sistema delle imprese), in un quinto anno integrativo, realizzato di intesa con le università, con l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’accesso all’istruzione superiore.
Nel contesto dell’istruzione e formazione professionale possono comunque essere previsti percorsi graduali e progressivi, sia modulari che personalizzati.
Sulla certificazione, che avviene attraverso il rilascio di qualifiche e attestati di livello europeo, si intende garantire la trasparenza delle competenze acquisite anche al fine della prosecuzione degli studi nonché favorire l’inserimento, la permanenza, il reingresso nel mondo del lavoro, lo sviluppo professionale.
E’ necessario assicurare il riconoscimento delle certificazioni a livello regionale, nazionale (in collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali vanno definiti gli standard nazionali del sistema formativo e individuate le equivalenze tra i diversi percorsi) ed europeo delle competenze acquisite.
All’art. 15 si precisa che “la regione orienta la propria programmazione di istruzione e formazione tecnica superiore verso la promozione di figure professionali a sostegno dei processi di innovazione e di sviluppo, nonché verso la qualificazione di figure professionali esistenti, in settori particolarmente interessati da processi di innovazione tecnologica e di internazionalizzazione dei mercati”.
Quale modalità organizzativa sul territorio si fa riferimento (art. 16) a “poli formativi” costituiti a seguito di intese tra istituzioni scolastiche, università, centri di ricerca, imprese e altri soggetti pubblici e privati.
Peraltro all’art. 24 vengono elencati i soggetti pubblici e privati che possono erogare servizi di istruzione e formazione professionale in qualità di “istituzioni formative”. E’ previsto un albo dei soggetti accreditati, al quale è possibile iscriversi a determinate condizioni.
Un articolo a parte viene dedicato all’apprendistato, al tirocinio e all’alternanza scuola-lavoro. Nel comma 2 dell’art. 21 si legge: “ai percorsi in apprendistato di cui agli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo n. 276/2003 conseguono rispettivamente qualifiche e attestati di competenza di diverso livello europeo”. Il comma 4, invece, mette in rilievo che “gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l’alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo e della bottega-scuola di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale n. 22/2006”.
La legge regionale n. 19/2007 si occupa anche di educazione degli adulti e di formazione continua e permanente.
Negli approfondimenti è stato riportato il testo della legge della regione Lombardia n. 19 del 6 agosto 2007.