Sono ancora valide le deroghe alla DaD che erano state previste dal Ministero dell’Istruzione con nota ministeriale n.1990 del 5 novembre 2020, che accompagna il vecchio Dpcm del 3 novembre 2020? In merito si attendono chiarimenti dal Ministero dell’Istruzione.
Ecco cosa stabiliva la nota di novembre scorso.
Deroghe alla DaD: ecco quali alunni potevano andare in presenza anche in zona rossa secondo la nota 1990 del 5 novembre 2020
- Alunni che debbano svolgere, in special modo per le materie di indirizzo, attività laboratoriali o esercitazioni pratiche,caratterizzanti e non altrimenti esperibili, purché formalmente contemplate dai vigenti ordinamenti e nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza.
- Alunni impegnati in percorsi per le competenze trasversali.
- Alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…) direttamente impegnato nel contenimento della pandemia, nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste.
- Alunni figli del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste.
- Alunni in condizione di disabilità o con disturbi specifici di apprendimento rispetto alle quali condizioni sia preferibile la scuola in presenza, nel rispetto del principio di inclusività e per favorire gli obiettivi di apprendimento.
- Gruppi di alunni che siano compagni di classe di ragazzi con disabilità o con DSA, nell’ottica di permettere al disabile di interagire ai fini di un’effettiva e reale inclusività.
- Alunni in condizione di “digital divide” non altrimenti risolvibile.
- Alunni convittori e alunne convittrici nel caso in cui la scuola e il convitto siano posti nel medesimo edificio o in edifici contigui. Infatti, in questa circostanza l’eventuale passaggio alla didattica a distanza non recherebbe alcun beneficio alla salute pubblica, giacché gli studenti risiedono a pochi metri di distanza dalle aule.
- Alunni costretti a fare scuola in ospedale.
- Alunni impegnati in progetti di istruzione domiciliare.
- Alunni adulti la cui istruzione sia realizzata attraverso i Centri provinciali di istruzione. Anche per questi è possibile mantenere la didattica in presenza, salvo che per un 20% di monte ore da effettuare a distanza.
- Per le attività presso le scuole con sedi carcerarie, in particolare con riferimento alle sezioni minorili, va garantito il diritto all’istruzione, secondo le modalità da concordare con i direttori degli istituti penitenziari.
Ultime disposizioni
La nota ministeriale 343 del 4 marzo 2021 chiarisce solo alcune di queste situazioni definite in precedenza dalla nota di novembre scorso, come accennavamo in apertura, specificando che:
Per quanto riguarda le attività di PCTO (che sono, a tutti gli effetti, attività didattiche), per le quali interviene un articolo specifico (il 22) che le fa salve per quanto concerne le zone gialle. Rispetto alle situazioni delle zone rosse e arancione scuro, e salvo diversa eventuale indicazione da parte delle Regioni, occorre che i DS verifichino la loro modalità di attuazione specifica: le attività che assumono la forma di alternanza scuola lavoro sono eventualmente svolgibili, nelle modalità e con i correlati protocolli previsti nelle sedi ove hanno luogo, così come le attività che prevedono l’utilizzo di laboratori; in modalità a distanza, negli altri casi.
Inoltre:
Restano attuabili, salvo ovviamente diversa disposizione delle Ordinanze
regionali o diverso avviso delle competenti strutture delle Regioni, da verificare da parte degli USR, le disposizioni del Piano Scuola 2020-2021 (“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, approvato con DM 26 giugno 2020, n. 39), nella parte in cui prevedono che vada garantita anche “la frequenza scolastica in presenza… degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui
prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”, secondo quanto indicato dalla nota 1990/2020, “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e … anche in ragione dell’età anagrafica.”