Il Ministro Fedeli ha firmato il decreto recante le novità della scuola secondaria di primo grado, come abbiamo visto anche in precedenza.
Le novità riguardanti lo svolgimento e la valutazione nel corso del triennio scolastico e di conseguenza le modifiche all’esame di Stato del I ciclo, erano già piuttosto chiare prima della firma del decreto.
E’ bene però sottolineare le novità inerenti la scuola media per gli alunni disabili e quelli con disturbi specifici dell’apprendimento.
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
In verità, l’articolo 11 del decreto in questione non riporta sostanziali novità per quanto riguarda l’ammissione alla classe successiva e all’esame finale per alunni disabili e Dsa.
Viene ribadito che deve essere preso come riferimento il piano educativo individualizzato per i disabili e il piano didattico personalizzato per gli alunni Dsa.
Inoltre, gli alunni con disabilità parteciperanno alle prove Invalsi, dove eventualmente, sono previsti in caso di necessità adeguate misure compensative per adattare le prove agli alunni. In casi estremi, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe, possono richiedere l’esonero.
ESAMI DI TERZA MEDIA ALUNNI DISABILI
Alcune novità in merito all’esame di stato del primo ciclo invece è bene segnalarle, anche perché strettamente connesse con la futura partecipazione degli studenti disabili e dsa alla scuola superiore.
Infatti, la sottocommissione, può predisporre una prova d’esame differenziata equipollente per gli studenti disabili, che tenga conto del piano educativo individualizzato.
In questo modo, gli alunni disabili potranno utilizzare nel corso delle prove d’esame delle apparecchiature tecniche e dei supporti didattici utilizzati nel corso dell’anno scolastico, allo scopo appunto di agevolarli nello svolgimento delle prove.
Il voto finale, si legge sul decreto, viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017.
Inoltre, “solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l’assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti. nell’anno scolastico successivo. alla terza classe di scuola secondaria di primo grado. ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale”.
ESAMI TERZA MEDIA ALUNNI DSA
Anche gli studenti con Dsa possono ricevere alcune agevolazioni per lo svolgimento degli esami di Stato del primo ciclo, ovvero “le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d’esame secondo le modalità previste dall’articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario. gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato – dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell’anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove – ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l’utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte”.
Gli studenti esonerati dalle prove scritte in lingua straniera, sosterranno una prova orale in sostituzione dello scritto.
Sia per gli alunni con disabilità che quelli con disturbi specifici dell’apprendimento, che superano l’esame (voto finale non inferiore a 6/10), “nel diploma finale non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto”.
NotaMiur 1865 10ott 17 Esami Terza Media