E’ di qualche giorno addietro la notizia della rimessione alla Corte Costituzionale, da parte della Corte d’Appello di Roma, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 485 d.lgs. n. 297/1994 per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede alcuna possibilità di valutazione ai fini della carriera, quindi sia ai fini della mobilità del personale che della ricostruzione di carriera, dei servizi di insegnamento prestati presso la scuola paritaria.
Se rimessione alla Consulta, come avevamo scritto, riapre uno spiraglio di speranza per quei docenti che, prima dell’immissione in ruolo, hanno prestato anche parecchi anni di servizio di insegnamento presso le scuole paritarie, permane tuttavia il c.d. “diritto vivente”, rappresentato dall’orientamento della Corte di Cassazione in materia.
Con recente ordinanza del 10 novembre scorso (n.25226), la Corte di Cassazione ha infatti ribadito il proprio orientamento circa la non valutabilità dei servizi in questione.
I Giudici di piazza Cavour hanno confermato il principio già enunciato nel dicembre 2019, ribadendo che “Ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio pre ruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale”.
Secondo la Corte infatti, se da un lato il legislatore ha voluto garantire agli alunni delle scuole paritarie un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio che con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall’altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria con quello instaurato in regime di pubblico impiego, perché già le diverse modalità di assunzione rendono evidente la non omogeneità dello status.
“Ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è quindi riconoscibile il servizio pre ruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali” ( Cass. n. 32386/2019 e negli stessi termini Cass. n. 33137/2019 e Cass. n. 33134/2019).
A questo punto, visto il no ribadito dalla Cassazione, non resa altro che attendere l’esito del procedimento innanzi alla Corte costituzionale.