Il personale docente e il personale Ata, qualora dovessero effettuare una visita specialistica in orario di servizio, possono fruire di una giornata di malattia.
È utile sapere che il personale scolastico sia a tempo indeterminato che a tempo determinato che deve effettuare una visita specialistica, una terapia oppure anche degli esami diagnostici di laboratorio, in orario di servizio e a prescindere dal tempo di durata della stessa visita, ha diritto ad usufruire dell’intera giornata di astensione dal lavoro, in quanto la stessa verrà conteggiata come assenza per malattia, ovviamente con l’applicazione della relativa trattenuta. Per tali tipologie di assenza l’amministrazione non dovrà disporre la visita fiscale di controllo.
Per quanto riguarda la giustificazione, il comma 5-ter dell’art. 55-septies del DLgs 165/2001 novellato dalla legge 125 del 30 ottobre 2013, recita: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.
Per quanto suddetto il lavoratore della scuola, non può essere indotto dall’amministrazione a richiedere altri tipi di permessi previsti dal CCNL Scuola diversi dai permessi di congedo per malattia per effettuare le visite specialistiche.
Tuttavia esistono molti docenti che per queste tipologie di assenza preferiscono usufruire di permessi per motivi personali da autocertificare o addirittura di permessi brevi.
Per cui se un lavoratore della scuola ha bisogno di assentarsi dal servizio per motivi di visita specialistica è sufficiente che faccia pervenire alla segreteria della propria scuola, anche tramite posta elettronica certificata, una certificazione del medico o della struttura sanitaria.
In tal caso, l’assenza sarà considerata come giornata di malattia ai sensi degli art.17 o 19 del CCNL scuola, l’amministrazione non dovrà inviare visita fiscale nelle fasce di reperibilità e inoltre il docente può astenersi dal servizio per l’intera giornata, evitando se la visita è di mattina di dovere presenziare ad un eventuale Collegio o Consiglio di classe previsto per il pomeriggio.
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