Quando i genitori litigano, alla fine è il giudice a decidere, come nel caso di una coppia di una città non definita: l’uno per la scuola privata l’altra per la pubblica.
Guardando le carte, il giudice ha optato per la richiesta della donna che aveva messo sulla bilancia la vicinanza dell’istituto all’abitazione, considerato che, aveva sottolineato, ottenendo così il benestare della Cassazione, i bambini non si spostano in maniera autonoma e la scuola di quartiere garantisce una maggiore facilità nel creare una rete di amici.
Inutili le precisazioni del genitore che pagava la retta, un giardino, attività extracurricolari maggiori rispetto agli istituti pubblici.
I giudici , si legge sul Sole 24 ore che riporta la sentenza, sono stati fermi nel sostenere la tesi che la scuola primaria e dell’infanzia sono il primo passo dei minori verso la scolarizzazione e una più ampia socializzazione, dunque si deve verificare “non solo la potenziale offerta formativa, la adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l’assolvimento dell’onere di spesa da parte del genitore che propugna quella onerosa, ma, innanzi tutto, la rispondenza di ciò al concreto interesse del minore, in considerazione dell’età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative”.
E ancora, sottolineano i giudici: va data importanza “alla collocazione logistica dell’istituto scolastico rispetto all’abitazione del bambino, considerata la mancanza di mobilità autonoma di questi, posto che una distanza della scuola dall’abitazione, significativa per il minore, potrebbe indurre conseguenze confliggenti con il suo interesse morale e materiale, rispetto alle quali l’assolvimento dell’esborso economico da parte del padre non può costituire l’elemento dirimente”.
Infatti ha più rilievo avviare o incrementare rapporti sociali e di amicizia, di frequentare al di fuori della scuola i compagni creando così “una propria sfera sociale, funzionale alla crescita psico/fisica ed alla maturazione richieste dall’età evolutiva, posto che tutti i potenziali amici necessiterebbero, comunque, della disponibilità di familiari o di addetti adulti per l’accompagnamento e gli spostamenti, sia in ragione della congruità dei tempi di percorrenza e dei mezzi da utilizzare per l’accesso alla scuola ed il rientro all’abitazione, rispetto all’età ed alle esigenze fisiologiche del minore”.
Per la donna, infatti, la scuola dello Stato aveva, tra gli altri, il vantaggio di essere gratuita e di dover rispettare i parametri costituzionali dell’imparzialità e dell’efficienza.