E’ stata diramata l’annuale circolare ministeriale sugli organici 2018/2019 che fornisce diverse indicazioni per la scuola, per quanto riguarda tutti gli ordini e i gradi.
Dopo aver analizzato la scuola primaria, la scuola dell’infanzia e la scuola media, in questa scheda ci occuperemo della scuola superiore, prendendo in riferimento la scheda Flc Cgil.
Formazione delle classi
Le prime classi saranno costituite, di regola, con 27 alunni. Pertanto il numero delle classi si calcolerà dividendo il numero complessivo degli iscritti per 27. Eventuali eccedenze dovranno
essere distribuite nelle classi della scuola fino ad un massimo di 30 alunni. Si costituisce sempre una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità. Si terrà conto anche della serie storica dei tassi di ripetenza.
Soltanto nelle istituzioni scolastiche (IIS) comprendenti ordini di studio di diverso tipo (ad es. un tecnico con un professionale o con un liceo), le classi si costituiscono separatamente per ogni
ordine (licei, tecnici, professionali) o sezione di liceo musicale e coreutico. In tutti gli altri casi il numero delle classi prime si determina sulla base del numero complessivo di alunni iscritti e indipendentemente dai diversi indirizzi ed opzioni presenti nell’istruzione tecnica, professionale e nei diversi percorsi liceali.
Per quanto riguarda le classi iniziali dei cicli successivi al primo biennio, queste saranno costituite applicando la stessa normativa delle prime classi ed il numero delle classi viene determinato sulla base sempre del numero complessivo degli alunni iscritti indipendentemente dagli indirizzi ed opzioni.
Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o di specializzazione funzionanti con un solo corso si attiveranno solo se il numero minimo è di norma pari a 25 iscritti.
È inoltre possibile costituire delle classi articolate purché il numero complessivo non sia inferiore a 27 alunni e con un minimo di 12 alunni per il gruppo minore.
La circolare ministeriale riporta anche delle deroghe: in situazioni particolari (aule piccole, laboratori complessi o articolati con strutture e arredi ecc…) è possibile costituire classi con meno di 27 alunni. Su questo tema è necessaria la massima attenzione in riferimento costante con l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della scuola.
Per quanto riguarda le classi intermedie, si procede alla loro ricomposizione se il numero medio per classe scende sotto a 22 alunni. Invece, per quanto riguarda le classi terminali sono costituite in numero pari alle penultime classi a condizione che siano costituite, di norma, da almeno 10 alunni.
Educazione fisica
Le cattedre di educazione fisica saranno costituite esclusivamente per classi e non per squadre. Resta ferma la possibilità per le scuole di ricostituire l’insegnamento per squadre, ma solo con le risorse assegnate (posti assegnati su potenziamento).
Costituzione delle cattedre in organico di diritto
Nella scuola secondaria di secondo grado, come sopra precisato, a parte l’introduzione delle nuove classi di concorso, non vi sono novità per l’anno scolastico 2018/2019. Infatti, per quanto riguarda la costituzione delle cattedre nelle attuali classi di concorso, tutte sono ricondotte a 18 ore.
Tuttavia, bisogna sottolineare che non in tutte le discipline sarà possibile la costituzione di cattedre interne a 18 ore: ad esempio non sarà possibile la cattedra a 18 ore laddove il pacchetto orario minimo (e inscindibile) del modulo di insegnamento sulla singola classe è di 4 ore settimanali. In questo caso, e in presenza di docente titolare da salvaguardare, la cattedra interna potrà essere costituita a 16 ore (il minimo deve essere pari ad almeno 15 ore).
Allo stesso modo, (unitarietà dell’insegnamento sui moduli curricolari) potranno essere costituite cattedre superiori alle 18 ore.
Su questo punto la circolare è chiara: “il contributo orario eccedente viene considerato utile ai fini contrattuali per l’intero anno scolastico”.
Nella costituzione delle cattedre andranno quindi privilegiati gli abbinamenti nello stesso/diverso indirizzo o tra ordini diversi dello stesso IIS, oppure tra istituti diversi (in questo caso sono COE- cattedra esterna) o tra “diurno” e serale (si tratta sempre di COE).
L’US territoriale competente adotterà il criterio della viciniorità tra scuole all’interno dello stesso ambito territoriale, ma dall’anno scolastico 2018/2019 verranno costituite cattedre anche su ambiti territoriali diversi.
Sarà anche possibile, in presenza di spezzoni della stessa classe di concorso (ad es. 9 + 9 ore) nella stessa autonomia scolastica (magari in sedi diverse) ed un posto di potenziamento assegnato alla stessa classe di concorso, costituire cattedre “miste” (9 ore curricolari +9 di potenziamento) piuttosto che una cattedra orario intera ed un posto intero di potenziamento.
L’importante è che queste operazioni non comportino alcuna contrazione del monte-ore assegnato complessivamente.
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