Categorie: Personale

Scuola, visite specialistiche tra malattia e permesso retribuito

Ho una visita specialistica da effettuare nell’orario di servizio. Posso richiedere una giornata di malattia o anche soltanto un permesso? 


Un argomento che abbiamo trattato nei mesi scorsi, ma è sempre utile fare un ripasso.


Il personale scolastico, di qualsiasi livello si tratti, se si assenta da scuola per malattia, permesso retribuito oppure visite specialistiche deve presentare una particolare documentazione.

La Legge n. 125/2013 specifica che qualora l’assenza dal servizio sia dovuta a eventuali visite, esami medici o terapie, viene accordata grazie alla presentazione di adeguata attestazione rilasciata dalla struttura o dal medico che ha provveduto ad attuare la prestazione. La consegna dell’attestazione può avvenire anche tramite posta elettronica.

 

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L’astensione completa verrà conteggiata come assenza per malattia, con l’applicazione della relativa trattenuta. Per tali tipologie di assenza l’amministrazione non dovrà disporre la visita fiscale di controllo.

In tal caso, l’assenza sarà considerata come giornata di malattia ai sensi degli art.17 o 19 del CCNL scuola. L’amministrazione non dovrà inviare visita fiscale nelle fasce di reperibilità e inoltre il docente può astenersi dal servizio per l’intera giornata, evitando se la visita è di mattina di dovere presenziare ad un eventuale Collegio o Consiglio di classe previsto per il pomeriggio.


E se la visita specialistica da effettuare è molto lontana dal luogo di lavoro, cosa succede? Ai fini della giustificazione dell’assenza per visite o prestazioni specialistica come assenza per malattia è sufficiente la presentazione da parte del dipendente della semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privata che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive, come evidenziato dalla circolare della Funzione pubblica n.10/2011. Inoltre, come segnala un’altra circolare ministeriale, la n.301/1996, nell’assenza possono essere ricompresi i giorni del viaggio: nel caso in cui la struttura pubblica o privata si trovi in un’altra città e il personale avesse bisogno dei giorni di viaggio per raggiungere la struttura, questi devono essere conteggiati e considerati a tutti gli effetti come “assenza per malattia”. Ovviamente bisognerà presentare l’attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura che ha svolto la visita o la prestazione e avvertire la scuola con un certo anticipo.


Però molti docenti preferiscono per questa tipologia di assenza usufruire di permessi per motivi personali da autocertificare o addirittura di permessi brevi (in base all’articolo 16 del CCNL Scuola).

Bisogna specificare, però, che se se l’assenza del docente per visita specialistica viene richiesta come una giornata di malattia, questa è soggetta alla trattenuta stipendiale ai sensi del comma 1 dell’art. n. 71 del decreto n. 112/08 e convertito in L. 133/08, per cui il docente ha diritto soltanto alla corresponsione del solo trattamento economico fondamentale soggetto a decurtazione di ogni indennità o emolumento, di carattere fisso e continuati. Si tratta di una trattenuta che oscilla tra i 5 e i 9 euro circa, a seconda della classe stipendiale. In alternativa alla richiesta del docente di una giornata di malattia per la visita specialistica, si potrebbe richiedere un permesso breve, pari alla metà delle ore di servizi.

In definitiva cosa conviene di più? Senza problemi di trattenute stipendiali o di recupero di ore, la forma migliore è senza ombra di dubbio il permesso retribuito ai sensi del comma 2 art.15 del CCNL scuola.

Il permesso non è soggetto alla discrezionalità del dirigente scolastico, che lo deve concedere anche se la richiesta è corredata con una semplice autocertificazione: non prevede alcuna trattenuta stipendiale, si possono richiedere fino a tre giorni, e in aggiunta per gli stessi motivi e con le stesse modalità, potrebbero essere fruiti anche i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica.

 

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Andrea Carlino

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