A seguito dell’ultimo decreto legge n. 30 del 13 marzo 2021, di Palazzo Chigi, e di una nota di chiarimento, ecco chi può frequentare la scuola in presenza, con tutte le problematiche che ne seguono in fatto di organizzazione scolastica, come riferiamo in un altro articolo, che rileva tutti gli ordini e i contrordini che caratterizzano il mondo della scuola oggi.
In zona arancione, possono frequentare la scuola in presenza tutti gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado (con percentuali di DaD per gli alunni di scuola superiore).
Naturalmente è fatta salva la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.
Ovunque, a prescindere dalla fascia di colore, quindi anche in zona rossa, possono frequentare la scuola in presenza:
Lo stabilisce la nota del Ministero dell’Istruzione del 12 marzo 2021.
La nota riguarda l’attività in presenza delle alunne e degli alunni con bisogni educativi speciali e con disabilità, ricordando che anche con il Dpcm del 2 marzo “resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”, anche nelle cosiddette zone rosse.
Dove ricorrano le condizioni per la frequenza, anche in zona rossa, da parte di studentesse e studenti con bisogni educativi speciali e con disabilità, le scuole, con l’obiettivo di “rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe – secondo metodi e strumenti autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa rotazione in un tempo definito – con i quali gli studenti BES possano continuare a sperimentare l’adeguata relazione nel gruppo dei pari, in costante rapporto educativo con il personale docente e non docente presente a scuola”.
Cosa diceva sull’argomento il Dpcm del 2 marzo 2021?
Ecco cosa afferma il Dpcm del 2 marzo all’art. 43 (del capo Capo V, Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa)
Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
E chiariamo allora cosa dispone in proposito l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione (allora Lucia Azzolina) n. 134 del 9 ottobre 2020.
Questa ordinanza, oltre a tutelare il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con patologie gravi o immunodepressi con impossibilità di frequentare le lezioni scolastiche in presenza, per i quali vengono definite le modalità di svolgimento delle attività didattiche a distanza (o comunque delle formule di DDI, di quelle di istruzione domiciliare o eventualmente di scuola in ospedale), tenuto conto della loro specifica condizione di salute; tutela anche, al contrario, quegli alunni per i quali sarebbe più opportuno garantire la didattica in presenza.
Infatti, si legge nell’ordinanza:
Le istituzioni scolastiche valutano, nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente con patologie gravi o immunodepresso sia associata a una condizione documentata che comporti implicazioni emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti il PLS/MMG e il DdP e d’intesa con le famiglie, di adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza. È comunque garantita l’attività didattica in presenza agli studenti con disabilità certificata che non presentino la condizione di grave patologia o immunodepressione documentata di cui all’articolo 2, comma 1.
Inoltre sempre le istituzioni scolastiche:
garantiscono, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dello studente, una modulazione adeguata, in modalità sincrona e asincrona, dell’offerta formativa di DDI;
valutano, d’intesa con le famiglie, il ricorso ad azioni di supporto psicologico o psicopedagogico.
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