Scuole chiuse o scuole con sospensione delle attività didattiche?
La differenza, come i nostri lettori avranno già compreso, non è di poco conto perché gli obblighi del personale sono molto diversi da un caso all’altro.
A scuole chiuse nessun dipendente può accedere ai locali scolastici, neppure il dirigente scolastico.
In questo caso il personale non è in servizio e non è tenuto a recuperare le ore di lavoro non prestate.
La ratio di ciò è data da una norma del codice civile (articolo 1256) che così recita: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”.
In altre parole: se il docente (e cioè il debitore) non può svolgere la propria attività perché i locali scolastici non sono disponibili (causa a lui non imputabile), l’obbligo contrattuale di fare lezione decade (l’obbligazione si estingue).
Si parla in questi giorni di prorogare il termine delle lezioni e quindi in tal caso insorgerebbe l’obbligo per i docenti di fare lezione anche oltre la data del 10 giugno.
Ma per ottenere questo risultato sarebbe necessario un provvedimento di legge adeguatamente motivato che in qualche modo annulli la disposizione dell’articolo 1256 del codice civile.
Del tutto diverso è quando si parla di interruzione delle attività didattiche: in questo caso non si fa lezione e gli studenti non vanno a scuola, ma restano fermi gli obblighi contrattuali del personale.
Per quanto riguarda il personale Ata non si pongono particolari problemi interpretativi: DSGA e collaboratori scolastici prestano servizio come sempre.
Per i docenti vale la regola che si svolgono le attività previste nel piano annuale delle attività.
E cioè se in una giornata di interruzione è prevista una seduta del collegio dei docenti o di un altro organo collegiale, la riunione si svolge regolarmente.
Ma è anche possibile che i docenti vengano convocati per un incontro urgente, magari legato proprio alla gestione dell’emergenza o del rientro a scuola degli alunni.
Anche in questo caso esiste l’obbligo di partecipazione.
E’ invece da escludere – per lo meno a parere di chi scrive – una generica “presenza” a scuola accompagnata, come ci segnala qualche lettore, da una sorta di “firma” che attesti orario di entrata e uscita dai locali scolastici.
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