E’ arrivata in redazione la segnalazione di quanto avvenuto in una scuola secondaria. Il Dirigente scolastico dell’Istituto, in seguito alla chiusura della scuola per neve da parte del Comune, avrebbe obbligato i collaboratori scolastici a giustificare l’assenza con permessi per motivi personali o un giorno di ferie. Tutto ciò è illegittimo. Vediamo perchè.
In caso di chiusura nessun recupero e nessuna giustificazione
Il codice civile stabilisce la casistica in cui il personale non è tenuto a recuperare nulla in caso di chiusura scuola.
Infatti, in caso di maltempo, allerta meteo per pioggia e neve, trattandosi una tutela della pubblica incolumità e del patrimonio che trascende il pubblico interesse allo svolgimento del servizio scolastico, bisogna sottolineare che il personale scolastico impossibilitato a prestare servizio, non è soggetto ad alcun recupero, rientrando perfettamente nella casistica contemplata dal codice civile.
Infatti, il ritardo nel prendere servizio, o l’assenza dal servizio, per cause non imputabili alla volontà del lavoratore (la situazione di emergenza neve è tra queste) rientrano nei casi previsti dall’art. 1256 del cod. civile: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile“.
Invece l’art. 1258 sancisce che “la stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa”.
Invece per la sospensione dell’attività didattica…
Discorso diverso invece se si procede alla sospensione dell’attività didattica, ovvero, la sospensione delle lezioni. In questo caso, la scuola rimane aperta ma non si svolgono lezioni e solo il personale ATA è tenuto recarsi a scuola.
In questa situazione, gli insegnanti non sono tenuti a recarsi a scuola a meno che in quei giorni non siano in programma delle attività previste dal piano annuale, ad esempio di ordine collegiale.
Quindi, per concludere, se la scuola viene chiusa per ordine del Sindaco, nessun lavoratore è tenuto a recarsi a scuola e soprattutto, non è prevista alcuna giustificazione da presentare al dirigente scolastico e nemmeno alcuna decurtazione economica dallo stipendio.