Ormai è ufficiale: le scuole non riapriranno fino a settembre.
Lo ha confermato il Premier Conte, nel corso della conferenza stampa del 26 aprile.
Una scelta, questa, dettata da ragioni sanitarie, perché, in questa delicata fase, il rientro sui banchi di un altissimo numero di ragazzi e personale sarebbe molto pericoloso. Anche tenendo conto che l’età media dei docenti e del personale scolastico in generale è tra le più alte di europa.
Una scelta che però inevitabilmente coinvolge le famiglie, con i genitori che già dal 4 maggio potrebbero dover rientrare al lavoro, presso una delle attività che riprenderanno dopo il lockdown.
Per sostenere i genitori in questa e nelle successive fasi, prima della riapertura delle scuole, in sicurezza, a settembre, il Governo ha previsto alcune tutele: innanzitutto licenziamenti bloccati per altri due mesi. E poi il rinnovo di congedi parentali straordinari e il bonus babysitter.
Per quanto riguarda i primi, saranno previsti ulteriori 15 giorni di congedo fino a settembre, retribuiti al 50% per figli minori di 12 anni (il limite di età non si considera nel caso cdi figli con disabilità). Per i genitori di figli dai 12 ai 16 anni il congedo non è retribuito. Ad oggi – ha detto Conte – sono state 237.000 le richieste avanzate all’Inps.
Riconfermato anche il bonus da 600 euro per chi deve recarsi al lavoro e si avvale di una babysitter.
Al momento non sono ancora noti i dettagli, ma si presume che i congedi seguiranno le stesse regole di quelli finora fruiti e riferiti al periodo dal 5 marzo al 3 maggio.
Il congedo, ricordiamo, può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio).
La fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.
La precisazione era contenuta nel Messaggio INPS n. 1621 del 15 aprile 2020, con il quale l’Istituto ha risposto ad alcune domande sulle modalità di richiesta del congedo COVID-19 di cui all’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, nonché sulla compatibilità dello stesso con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare.
Il congedo COVID-19 può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della legge n. 104/1992, etc.);
Il congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.
La fruizione del congedo COVID-19 non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.
Il congedo COVID-19 non può essere fruito dal genitore disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo. Qualora la cessazione dell’attività lavorativa intervenga durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 richiesto, la fruizione si interromperà con la cessazione stessa del rapporto di lavoro e le giornate successive non saranno computate né indennizzate. L’incompatibilità sussiste anche nel caso in cui l’altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l’attività o il rapporto di lavoro.
In caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 oppure del congedo parentale, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.
In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore non può fruire del congedo COVID-19 per lo stesso figlio. Qualora ci siano più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli.
La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la prestazione di lavoro in modalità smart-working dell’altro genitore, in quanto il genitore che svolge l’attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli.
La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.
Considerato che sia il lavoratore part-time che il lavoratore intermittente hanno in essere un valido rapporto e non sono, dunque, né disoccupati, né inoccupati, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile ed è fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore.
I genitori possono fruire del congedo COVID-19, ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti legge 104/92, come prevista dall’articolo 24 del decreto medesimo.
Pertanto, il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori previsti), anche se fruiti per lo stesso figlio.
È anche possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio.
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