Per il 4 novembre 2019 è prevista allerta meteo in Campania, Liguria e Toscana. Piogge torrenziali stanno colpendo alcune zone di queste regioni, in seguito a tali pessime condizioni meteo, alcuni sindaci, come quello di Nocera Inferiore (Salerno), hanno firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole per allerta meteo diramata dalla protezione civile. Le giornate di servizio perse a causa dell’allerta meteo non devono essere recuperate né dai docenti, né dal personale Ata.
In merito agli obblighi di espletamento dell’orario di servizio nei casi di sospensione delle attività didattiche o di chiusura totale delle scuole per neve, alluvioni e qualsiasi altra causa di forza maggiore, compresi la chiusura della scuola per disinfestazione, concorsi ed elezioni, si ritiene acclarato che non si debba assoggettare il personale docente ad alcun recupero orario.
È utile sapere che la chiusura della scuola per allerta meteo, rappresenta l’obiettivo perseguito dall’autorità e finalizzato ad una tutela della pubblica incolumità e del patrimonio che trascende il pubblico interesse allo svolgimento del servizio scolastico.
Nell’art. 1256 del Codice civile è scritto che l’obbligazione del lavoratore si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento. Per cui il docente o il personale scolastico, in qualità di debitore, estingue qualsiasi obbligo di servizio, in quanto la prestazione del servizio è ritenuta ufficialmente impossibile, e quindi non è soggetto ad alcun tipo di recupero.
In caso di chiusura della scuola per motivi di un’ordinanza di un sindaco, è fatta salva anche la regolarità dell’anno scolastico, che per il comma 3 dell’art. 74 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 stabilisce in almeno 200 giorni di lezione la validità di un anno scolastico.
Ci sono delle occasioni in cui un docente non svolge delle ore di servizio e queste non possono essere recuperate in altra data.
Se un docente prende un permesso per malattia, questo tipo di assenza non deve essere recuperato. Se la perdita delle ore di lezione è causata dalla gestione dell’orario scolastico della scuola, da un’attività alternativa organizzata per gli studenti o dall’uscita anticipata delle classi, queste ore non vanno recuperate. Non vanno recuperate nemmeno le ore dedicate dal docente, massimo 10 per anno scolastico, per le assemblee sindacali, come per altro non si recuperano, ovviamente, le giornate o le ore di adesione ad uno sciopero.
Le ore non svolte durante le assemblee di classe e di Istituto degli studenti non devono essere recuperate.
Quando la scuola viene chiusa, come abbiamo già detto, per allerta meteo (neve, pioggia, forte burrasca, alluvioni…), per le tornate elettorali e referendarie, per concorsi che si svolgono nella struttura scolastica, per la disinfestazione, per problemi legati alla sicurezza, per ogni situazione di causa di forza maggiore, le ore di servizio dei docenti e di tutto il personale scolastico non vanno recuperate.
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