In queste ore stanno arrivando numerose ordinanze di sindaci che, per allerta meteo in Calabria e in Sicilia, stanno chiudendo le scuole. Alcuni docenti ci chiedono se per questa chiusura è prevista la possibilità del recupero o se è possibile attivare la didattica a distanza già sperimentata in fase di pandemia.
In merito agli obblighi di servizio nei casi di sospensione delle attività didattiche o di chiusura totale delle scuole per neve, alluvioni e qualsiasi altra causa di forza maggiore, compresi la chiusura della scuola per disinfestazione, concorsi ed elezioni, si ritiene acclarato che non si debba assoggettare il personale docente ad alcun recupero orario.
È utile sapere che la chiusura della scuola per allerta meteo, rappresenta l’obiettivo perseguito dall’autorità e finalizzato ad una tutela della pubblica incolumità e del patrimonio che trascende il pubblico interesse allo svolgimento del servizio scolastico.
Nell’art. 1256 del Codice civile è scritto che l’obbligazione del lavoratore si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore , la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento. Per cui il docente o il personale scolastico, in qualità di debitore, estingue qualsiasi obbligo di servizio, in quanto la prestazione del servizio è ritenuta ufficialmente impossibile, e quindi non è soggetto ad alcun tipo di recupero.
Se la chiusura delle scuole per allerta meteo o eventi naturali catastrofici, dovesse abbassare il numero di gorni di scuola annui, sotto le 200 giornate, sarebbe comunque fatta salva anche la regolarità dell’anno scolastico, che per il comma 3 dell’art. 74 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 stabilisce invece in almeno 200 giorni di lezione la validità di un anno scolastico.
A tal proposito esiste anche un precedente che ha visto la chiusura, nel febbraio 2012, delle scuole di Roma a causa di una forte nevicata. In quel caso il Miur emise una nota in cui il Ministero specificò che al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari come un’allerta meteo che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole.
Dunque nulla deve essere recuperato in caso di chiusura della scuola per evento imprevedibile ed è fatto salva anche la validità dell’intero anno scolastico in caso che la chiusura prolungata delle scuole faccia scendere il limite delle lezioni annue al di sotto dei fatidici 200 giorni.
Se la scuola viene chiusa per allerta meteo, la normativa vigente non prevede la possibilità di attivare la didattica a distanza per svolgere la giornata di scuola tramite piattaforma OnLine.
Riteniamo opportuno sottolineare che l’art.1 del CCNI sulla Didattica Digitale Integrata specifica i casi in cui si può ricorrere alla DDI. In tale norma è scritto che fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, l’attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata, in forma complementare o esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell’attività didattica in presenza, al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione, quale strumento complementare alla didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche di secondo grado, ovvero nella generalità delle istituzioni scolastiche qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, con sospensione della modalità ordinaria della didattica in presenza.
Appare del tutto chiaro che la Didattica Digitale Integrata può essere attivata solamente nel caso della sospensione della tradizionale didattica in presenza per causa emergenziale dovuta al diffondersi del contagio da Coronavirus. La sospensione dell’attività didattica per allerta meteo non è invece sostituibile con la didattica digitale integrata in quanto non è previsto dalla normativa e dal contratto.
Se le scuole vengono chiuse, questo significa che rimangono a casa sia i docenti, ma anche tutto il personale Ata. In caso di chiusura nessuno deve recuperare la giornata lavorativa persa.
In caso di sospensione delle attività didattiche per allerta meteo, i docenti restano a casa, mentre invece, non rimanendo chiusa la scuola, il personale Ata si deve recare regolarmente a scuola. In questa situazione i docenti non dovranno collegarsi in DaD e nemmeno dovranno recuperare la giornata in cui le lezioni sono state sospese.
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