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Scuole chiuse per il coronavirus, no a ferie d’ufficio per gli ATA

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La nota di chiarimento del 10 marzo fa espresso riferimento al lavoro del personale ATA (VAI ALLA NOTIZIA).

L’ultimo paragrafo così recita: “Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio”.

Cosa significa per il personale ATA?

L’art. 13, comma 10, del CCNL 2006/2009 dispone che “In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento […] il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA”.

Quindi, se il personale in questione non ha potuto fruire delle ferie relative all’a.s. 2018/2019 per le suddette motivazioni, può fruirne nel periodo di sospensione delle attività didattiche per coronavirus (e comunque entro il 30 aprile) a giustificazione della propria assenza a seguito delle turnazioni stabilite dalla scuola, alle modalità di lavoro flessibile e ai contingenti minimi adottati.

Terminate le ferie dell’anno precedente, cosa accade?

La nota fa poi riferimento all’art. 1256 del Codice Civile che così dispone: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”. Il comma 2 a seguire dice che “Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento”.

Come chiarito dalla UIL Scuola (SCHEDA DI LETTURA), “è chiaro quindi come tale situazione emergenziale riconducibile alle “cause di forza maggiore” non inciderà, intanto sull’obbligo della prestazione lavorativa; contemporaneamente non potrà incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all’intera retribuzione mensile”.

Quindi, ribadisce sempre la Uil Scuola, in nessun caso il Dirigente scolastico potrà disporre ferie d’ufficio per l’a.s. in corso o altro tipo di soluzione non rientrante nelle fattispecie finora indicate.

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