Personale

Scuole chiuse per il coronavirus, no a ferie d’ufficio per gli ATA

La nota di chiarimento del 10 marzo fa espresso riferimento al lavoro del personale ATA (VAI ALLA NOTIZIA).

L’ultimo paragrafo così recita: “Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio”.

Cosa significa per il personale ATA?

L’art. 13, comma 10, del CCNL 2006/2009 dispone che “In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento […] il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA”.

Quindi, se il personale in questione non ha potuto fruire delle ferie relative all’a.s. 2018/2019 per le suddette motivazioni, può fruirne nel periodo di sospensione delle attività didattiche per coronavirus (e comunque entro il 30 aprile) a giustificazione della propria assenza a seguito delle turnazioni stabilite dalla scuola, alle modalità di lavoro flessibile e ai contingenti minimi adottati.

Terminate le ferie dell’anno precedente, cosa accade?

La nota fa poi riferimento all’art. 1256 del Codice Civile che così dispone: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”. Il comma 2 a seguire dice che “Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento”.

Come chiarito dalla UIL Scuola (SCHEDA DI LETTURA), “è chiaro quindi come tale situazione emergenziale riconducibile alle “cause di forza maggiore” non inciderà, intanto sull’obbligo della prestazione lavorativa; contemporaneamente non potrà incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all’intera retribuzione mensile”.

Quindi, ribadisce sempre la Uil Scuola, in nessun caso il Dirigente scolastico potrà disporre ferie d’ufficio per l’a.s. in corso o altro tipo di soluzione non rientrante nelle fattispecie finora indicate.

CORONAVIRUS – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Lara La Gatta

Articoli recenti

Tecnica della Scuola Podcast, su Spotify i nostri approfondimenti

Disponibili per tutti i podcast della Tecnica della Scuola! Tecnica della Scuola Podcast è un servizio innovativo…

18/07/2024

Corsi sostegno Indire: c’è chi dice no. Un piccolo “sciopero al contrario” come quello di Danilo Dolci [INTERVISTA]

Nei giorni scorsi, il CIIS (Coordinamento insegnanti di sostegno) aveva lanciato un appello provocatorio rivolto…

18/07/2024

Gavosto: l’istruzione come ascensore sociale proprio non funziona

Si è rotto l’ascensore sociale. Quello che per decenni ha consentito a tanti giovani di…

18/07/2024

Recupero anno 2013: la giustizia dà ragione ai ricorrenti, ma i soldi non ci sono

Dopo la decisione della Corte di Cassazione dello scorso mese di giugno e quella di…

18/07/2024

Progressione all’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, domande dei facenti funzione dal 19 al 29 luglio: il bando su INPA il 19 luglio

Domani, 19 luglio, è prevista la pubblicazione sul portale INPA del bando di concorso relativo alla…

18/07/2024

Caselle di posta elettronica, procedure di allineamento all’anagrafe delle sedi principali dal 1° settembre 2024

La Direzione Generale per l’innovazione digitale, la semplificazione e la statistica comunica che, come negli…

18/07/2024