Mentre in Italia si allunga la lista delle giornate celebrative in ambito scolastico – quella internazionale degli studenti, il prossimo 17 novembre, quella mondiale dei docenti ad inizio ottobre, contro la violenza delle donne il 25 novembre, mentre una delle ultime in ordine cronologico è la Giornata per avvicinare le ragazze alla scienza – , in altri Paesi le ricorrenze legate alla didattica diventano giorni festivi, con l’attività di insegnamento che si sospende per ventiquattr’ore e con il personale scolastico che per quel giorno non si reca al lavoro. Accade a Singapore, dove dal prossimo anno, il 2024, le scuole materne aggiungeranno due festività: si tratta della Giornata degli Insegnanti e della Giornata dei bambini. Giorni durante i quali gli operatori della scuola, come i loro allievi, potranno anche scendere in piazza per celebrare al meglio l’evento.
Chiudere le scuole per un evento celebrativo migliora il benessere degli educatori
In questo modo, a Singapore le due festività si aggiungono, scrive l’agenzia Ansa, alle sei giornate di chiusura già previste per attività organizzative di vario genere.
La doppia iniziativa decisa dai governanti di Singapore, ha dichiarato dal ministro Masagos Zulkifli, è stata approvata perchè intende valorizzare gli insegnanti e i bambini guardando da vicino “al benessere e allo sviluppo degli educatori della prima infanzia”.
E in Italia?
In Italia, ma potremmo dire un po’ in tutto il Vecchio Continente, la concezione della festività associata alla celebrazione di un evento non trova terreno fertile: i giorni di festività, tra l’altro, non vengono associati alle celebrazioni di un singolo comparto professionale, ma si istituiscono per legge e per tutte le categorie lavorative (ad esempio il 25 aprile oppure il 2 giugno, entrambe legate ad avvenimenti fondamentali per la nascita dello Stato italiano repubblicano e democratico).
Infine, va rilevato che l’eccesso di giornate festive potrebbe andare a compromettere il numero minimo di giorni di scuola (200 complessivi) previsti dalle legge in vigore (lo indica l’articolo 74/3 del decreto legislativo 297/94): condizione imprescindibile ai fini della validità dell’anno scolastico di ogni singolo alunno e studente.