Con interpello n. 17/2011, nel rispondere all’Agidae (Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica), il Ministero ha ritenuto che l’indennità economica per i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario, di cui all’art. 42 comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, stante la natura assistenziale della stessa, vada erogata dall’INPS anche ai lavoratori iscritti ad altri fondi pensionistici e, dunque, anche al personale dipendente di scuole elementari parificate paritarie assicurato all’Inpdap.
Si tratta comunque pur sempre di un rapporto di lavoro che giuridicamente conserva natura di contratto di lavoro privato, per cui è ragionevole ritenere che l’indennità economica per i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario debba essere erogata dall’Inps anche ai lavoratori iscritti ad altri fondi pensionistici e che anche la relativa contribuzione figurativa debba essere riconosciuta sia a coloro che risultino iscritti all’Inps, sia ai lavoratori del settore privato che, attualmente, siano assicurati all’Inpdap ai soli fini del contributi pensionistici.
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