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Scuole elementari parificate paritarie: congedo parentale straordinario

Con interpello n. 17/2011, nel rispondere all’Agidae (Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica), il Ministero ha ritenuto che l’indennità economica per i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario, di cui all’art. 42 comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, stante la natura assistenziale della stessa, vada erogata dall’INPS anche ai lavoratori iscritti ad altri fondi pensionistici e, dunque, anche al personale dipendente di scuole elementari parificate paritarie assicurato all’Inpdap. 

I periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario – ricorda il Ministero – sono concessi ai soggetti tassativamente indicati dal Legislatore, al fine di prestare assistenza a soggetti con handicap in situazione di gravitàdi cui all’articolo 3, comma 3, L. n. 104/1992.
Durante la fruizione del congedo, il richiedente ha diritto ad un’indennità pari all’ultima retribuzione corrisposta ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.
La questione posta dall’Agidae è un po’ particolare, in considerazione della natura degli Istituti Dipendenti dell’Autorità Ecclesiastica.
Per tale ragione il Ministero compie un breve excursus normativo per inquadrare meglio la situazione.
A partire dall’anno scolastico 2008/2009, le scuole elementari parificate sono state ricondotte nell’ambito delle scuole paritarie e, dunque, nel campo di applicazione delle convenzioni stipulate tra il Miur e le scuole paritarie. Di conseguenza, non è più previsto l’obbligo di iscrizione all’Inpdap per il personale dipendente, ma ciò non sembra escludere questa possibilità, riconoscendo perciò tale facoltà di opzione.
Ne consegue che il personale insegnante dipendente di scuole elementari parificate paritarie risulta assicurato contestualmente sia all’Inpdap per le prestazioni pensionistiche (contributi previdenziali), sia all’Inps per le prestazioni di carattere assistenziale, tra cui rientra l’indennità economica spettante per periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario.

Si tratta comunque pur sempre di un rapporto di lavoro che giuridicamente conserva natura di contratto di lavoro privato, per cui è ragionevole ritenere che l’indennità economica per i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario debba essere erogata dall’Inps anche ai lavoratori iscritti ad altri fondi pensionistici e che anche la relativa contribuzione figurativa debba essere riconosciuta sia a coloro che risultino iscritti all’Inps, sia ai lavoratori del settore privato che, attualmente, siano assicurati all’Inpdap ai soli fini del contributi pensionistici.

Lara La Gatta

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