Il dossier che accompagnerà la discussione del Dl Sostegni bis in Parlamento, in vista della conversione in legge, chiarisce, all’articolo 58, comma 2, lettera c), che in via straordinaria, anche per
l’a.s. 2021/2022, è consentita l’attivazione di incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le
sostituzioni, personale docente abilitato.
Si segnala inoltre che identica previsione è recata dall’art. 10-ter del D.L. 44/2021, come modificato durante l’esame parlamentare, la cui legge di conversione è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Un’apertura ai docenti non abilitati che resta straordinaria, ricorda il Dl Sostegni bis, dato che in base all’art. 1, co. 4, lett. g), della L. 62/2000,
l’utilizzo di personale docente abilitato rappresenta uno dei requisiti da soddisfare per il riconoscimento della parità scolastica.
Quali graduatorie?
Per l’a.s. 2021/2022, le scuole dell’infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, ai fini delle sostituzioni, personale docente abilitato, potranno attribuire incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l’infanzia, in base al d.lgs. 65/2017. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido ai fini degli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.
Accreditamento degli asili privati
Lo stesso dossier chiarisce le modalità di accreditamento degli asili gestiti da privati, qualora siano rispettati e garantiti i requisiti di organizzazione e accoglienza previsti dai relativi regolamenti comunali per la gestione dei servizi all’infanzia.
Ecco quali requisiti di accreditamento:
L’assunzione degli educatori avviene tramite bando di concorso pubblico per titoli ed esami ad opera dei comuni.
Per quanto concerne il titolo di accesso, l’art. 14, co. 3, del d.lgs. 65/2017 ha
previsto che, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, l’accesso ai posti di
educatore di servizi educativi per l’infanzia è consentito esclusivamente a
coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell’educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università. Ha, altresì, previsto che continuano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi per l’infanzia i titoli conseguiti, entro il 31 maggio 2017 (data della sua entrata in vigore) nell’ambito delle specifiche normative regionali.