Sta ormai diventando giurisprudenza costante del Consiglio di Stato il riconoscimento della supervalutazione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero ai fini dell’anzianità di carriera e del corrispondente trattamento economico e non della mera anticipazione degli aumenti periodici riassorbibili al momento del compimento della successiva classe stipendiale.
Le suddette supervalutazioni, come è noto, sono previste dall’art. 673 del D.L.vo n. 297/94 e dall’art. 59 della legge n. 449/1997 e determinano il calcolo del servizio di ruolo prestato all’estero, ai fini giuridici ed economici, del doppio per i primi due anni e con l’aumento di un terzo per gli anni sucessivi.
Ai fini della quiescenza lo stesso servizio viene valutato con la maggiorazione della metà per i primi due anni e di un terzo per gli anni successsivi. A decorrere dal 1 gennaio 1998, queste ultime maggiorazioni, , possono essere utilizzate ai fini pensionistici fino ad un massimo di cinque anni; per i servizi prestati antecedentemente a tale data, anche se superiori ai cinque anni, la supervalutazione ai fini del trattamento di quiescenza riguarderà l’intero periodo.
Per quanto concerne la supervalutazione ai fini giuridici ed economici, a cui si accennava all’inizio, vi sono delle importanti novità per gli interessati, che scaturiscono dall’esame di ben due sentenze del Consiglio di Stato, la prima che risale alla fine del 2003, la n. 7968/03 della VI Sezione, e una seconda sentenza, ancora piu’ recente, sempre della VI Sezione, la n. 4414/2004 del 22 giugno 2004.
Sia nella prima che nella seconda sentenza i giudici del Consiglio di Stato hanno ribadito che, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero dell’Istruzione, e cioè che la supervalutazione prevista dall’art.673 comporta un aumento del 2,50 ai soli fini economici e riassorbibile al passaggio alle successive classi di stipendio, essa determina un aumento dell’anzianità utile ai fini della progressione di carriera e del corrispondente trattamento economico.
Facciamo un esempio: un docente con 20 anni di servizio di ruolo, di cui 14 prestati all’estero, non dovrebbe essere inquadrato nella 4° posizione stipendiale, ma nella 5° posizione e dopo un anno di servizio, passare alla 6°, con un aumento che può variare dai 130 a circa 150 euro al mese, a seconda che sia un docente elementare o di scuola secondaria.
Tale inquadramento ha effetti anche rispetto al calcolo della pensione e del trattamento di buonuscita.
Un altro importante rilievo delle recenti sentenze sulla materia, oggetto di contenzioso, è che la maggiorazione di anzianità per il servizio prestato all’estero deve essere computata ope legis, cioè d’ufficio ai fini del calcolo del periodo di servizio utile per il trattamento di quiescenza.
Ciò è determinato, sostengono i giudici, dal fatto che l’utilizzazione della suddetta maggiorazione deriva direttamente da una norma legislativa di tutela previdenziale, rivolta al riconoscimento dei maggiori disagi fisici e psichici derivanti dall’attività, fuori del territorio nazionale, del personale dello scuola.
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