Entro il 31 dicembre 2016, come recita il Dm 12 maggio 2016, contenente prescrizioni «per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica», le scuole, escluse quelle già in possesso del certificato di prevenzione incendi (in corso di validità) o dove sia stata presentata la Scia per l’adeguamento, devono presentare la segnalazione certificata entro il 31 dicembre. Possibili dal gennaio 2017 sopralluoghi ispettivi.
Quindi entro il prossimo 31 dicembre gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole, esistenti alla data del 26 maggio 2016, dovranno adeguarsi a una serie di requisiti di sicurezza antincendio.
I requisiti, precisa Il Sole 24 Ore, avrebbero dovuto in origine essere osservati entro il 1997, ma che – di proroga in proroga (per 19 anni) – sono stati differiti nel tempo.
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L’Anci ha evidenziato che, in base ai più recenti dati dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (dell’agosto 2015), oltre la metà degli edifici non è adeguata ai requisiti e di conseguenza è probabile che molti non potranno essere a norma neanche al termine di quest’anno.
Il primo step riguarda: gli impianti elettrici, da rendere conformi ai criteri della legge 186/68, e dotare di interruttore generale con comando di sgancio a distanza;
i sistemi di allarme, in grado di avvertire in caso di pericolo;
gli estintori portatili, disposti in modo da averne almeno uno per ogni 200 metri quadrati di pavimento, con un minimo di due per piano;
la segnaletica di sicurezza (norme del Dpr 524/82);
le norme di esercizio, relative alla predisposizione del registro controlli periodici e del piano di emergenza.
Sugli altri adeguamenti da effettuare, si fanno alcune distinzioni. Sono infatti riportate misure comuni a tutte le scuole oggetto del decreto, e altre dalle quali sono invece esclusi gli edifici realizzati prima dell’entrata in vigore del Dm 18 dicembre 1975 («Norme tecniche relative all’edilizia scolastica»). Tra le prime rientrano:
la separazione dei locali per attività scolastiche (tramite strutture con determinate caratteristiche) da quelli adiacenti ma di uso diverso;
l’utilizzo, nei diversi ambienti, di materiali conformi alle classificazioni di reazione al fuoco previste dal Dm 26 giugno 1984;
le misure per l’evacuazione in caso di emergenza (affollamento, deflusso, vie di uscita);
il rispetto delle norme per gli impianti di produzione del calore e delle norme specifiche per spazi di esercitazione, di deposito, per l’informazione e le attività parascolastiche (come l’auditorium), per servizi logistici (mense, dormitori);
la dotazione di reti di idranti, di un impianto elettrico di sicurezza alimentato da una fonte distinta, e di impianti fissi di rilevazione e/o estinzione incendi.
Gli edifici costruiti prima dell’arrivo del Dm del 1975 non sono invece soggetti ad altri requisiti, previsti per le restanti strutture. Vale a dire l’osservanza di tutte le norme di comportamento al fuoco, la suddivisione in compartimenti e le prescrizioni per scale, ascensori e montacarichi, e il rispetto delle norme specifiche per tutte le tipologie di impianti e servizi tecnologici presenti nell’edificio.
In ogni caso solo le scuole realizzate «successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del ministro dell’Interno del 26 agosto 1992 attuano tutte le misure ivi previste».