Interessante sentenza della Sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n.4080, depositata il 20 febbraio scorso, riguardo l’abilitazione alla docenza valida per l’insegnamento nelle scuole paritarie.
Così come segnala Il Sole 24 Ore, il mancato possesso del titolo di abilitazione da parte del professore rende nullo il il contratto a tempo determinato stipulato con l’istituto paritario e, nonostante l’illegittimità del termine apposto, ne preclude la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
Tutto è partito dalla stipula dei contratti, da parte della Fondazione “Formazione professionale turistica” e una donna laureata in biologia, ma priva dell’abilitazione alla docenza.
Per 4 anni, dal 2006 al 2010, sono stati stipulati quattro contratti a termine per la cattedra di scienza della terra e biologia, interrotti sempre al 30 giugno.
L’insegnante aveva chiesto all’autorità giudiziaria di dichiarare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’istituto paritario, dal canto suo, si opponeva sostenendo che l’assunzione a tempo indeterminato della docente era impossibile per via dell’assenza dell’abilitazione.
I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, si schieravano in favore della docente, sostenendo che il titolo abilitativo richiesto per l’insegnamento nella scuola pubblica è un elemento decisivo solo al fine della parificazione della scuola non statale, ma non è rilevante per le scuole paritarie, vista la possibilità di assumere anche docenti con il solo titolo di studio privi di abilitazione.
In Cassazione, però, tutto è cambiato: vince il ricorso della scuola paritaria. La questione, riporta ancora il quotidiano economico, riguarda la corretta interpretazione dell’articolo 1 comma 4 della legge 62/2000 e degli articoli 3 e 6 della legge 86/1942, per i quali il titolo di abilitazione costituisce requisito di validità del contratto di lavoro stipulato dal personale docente con le scuole paritarie.
Le scuole paritarie sono in tutto assimilate alle scuole pubbliche e, pertanto, anche per esse vige la regola per la quale il personale docente deve essere dotato del titolo abilitativo.
Di conseguenza, in assenza del titolo abilitativo, il contratto di lavoro a tempo determinato deve considerarsi nullo, con l’impossibilità di prosecuzione ulteriore del rapporto di lavoro o trasformazione in tempo indeterminato.
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